La Corte di Cassazione, sez. Lav., con sentenza n. 5284 del 6 marzo 2018, ha ribadito che si può procedere al cd galleggiamento previsto dall'art. 41, comma 5, del CCNL 16 maggio 2001 dei segretari comunali, soltanto laddove l'indennità di posizione, anche a seguito dell'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL 16 maggio 2001, risulti inferiore all'indennità percepita dal dirigente dell'ente. In altri termini, per procedere alla determinazione dell'indennità di posizione del segretario comunale, trova applicazione, in successione, prima l'eventuale maggiorazione per funzioni aggiuntive ex art. 41, comma 4, del CCNL e, successivamente, ove vi sia ancora una differenza in minus della suddetta retribuzione di posizione, rispetto a quella della funzione dirigenziale più elevata prevista dall'ordinamento dell'ente, la regola del riallineamento.
La Corte, inoltre, ribadisce, come già affermato nella sentenza n. 20065 del 6 ottobre 2016, che, "ai sensi dell'art. 97 d.lgs. n. 267 del 2000 il segretario, oltre a svolgere compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge e ai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, compiti questi che, per le responsabilità che ne discendono, giustificano il riconoscimento di una indennità di posizione quantomeno pari a quella del dirigente sottoposto al potere di coordinamento e controllo".
Sulla maggiorazione dell'indennità di posizione si veda il precedente post In caso di incarichi aggiuntivi ai segretari comunali è obbligatorio corrispondere una maggiorazione dell’indennità di posizione.
La Suprema corte di Cassazione, non fa altro che confermare quello che da sempre il sottoscritto ha sostenuto ai tavoli di contrattazione decentrata e messo sempre in dubbio dalla O.S. UNSCP. Da prima tale principio fu affermato dal MEF e confermato da ARAN. Poi fu necessaria una norma di legge che andò ad occuparsi di argomento contrattuale. In fine anche la Cassazione ha posto il suo sigillo sulla querelle.
RispondiEliminaVANGI