Il Consiglio dell’Autorità in data 1° marzo 2018 ha valutato opportuno sospendere, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, l’efficacia della Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 co. 1-ter ultimo periodo del d.lgs. 33/2013 concernente l’obbligo dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale il dato trasmesso da ciascun dirigente sull’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Fonte: Anac.
In argomento si vedano i precedenti post:
- Alla Corte costituzionale la legittimità della pubblicazione dei redditi dei dirigenti sul sito web dell’Amministrazione (Tar Lazio, ord., 19 settembre 2017, n. 9828)
- Ulteriore comunicato ANAC: Chiarimenti per la pubblicazione degli emolumenti a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti;
- Dirigenti, tre nodi sui redditi online;
- Nei Comuni fino a 15mila abitanti niente obbligo di pubblicazione per redditi e patrimoni di politici e dirigenti;
- Trasparenza: l’applicazione per i dirigenti e gli amministratori.
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