Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale i consiglieri comunali vantano un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni; ciò anche al fine di permettere di valutare -con piena cognizione- la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. In tal senso, va anche evidenziato che: a) dalla locuzione 'utili', contenuto nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l'estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio delle funzioni; b) il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'ente tutte le informazioni utili all'espletamento delle funzioni non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio. Pertanto, nel caso di specie, è legittima l'istanza di accesso formulata da un consigliere comunale alla corrispondenza con la Corte dei conti, la quale, peraltro, non aveva in alcun modo segnalato il carattere riservato degli atti in parola.
Qui il link alla sentenza TAR Puglia, Lecce, sez. II, 7/11/2017 n. 1745.
Fonte: diritto dei servizi pubblici.
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