L'esercizio da parte del dipendente pubblico di incarichi extraistituzionali non può prescindere dall'autorizzazione dell'amministrazioni in cui lavora, dalla verifica per il rilascio di questa autorizzazione, nonché dal decorso del silenzio assenso. Sono queste le indicazioni fornite dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, nella sentenza n. 201/2017.
Inizia così l'articolo di Vincenzo Giannotti dal titolo Niente silenzio assenso per gli incarichi extra fuori dalla Pubblica amministrazione pubblicato sul quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
Nessun commento:
Posta un commento