Il decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017 ha prorogato per tutti gli enti locali al 31 marzo 2017 il termine per l’adesione alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento. Si riapre quindi ai Comuni che non lo avessero già fatto la possibilità di aderire alla definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento prevista dal decreto legge 193/2016.
Il webinar ha l'obiettivo di fornire agli operatori comunali interessanti spunti per valutare in maniera più consapevole gli effetti della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento. Nel corso del webinar sono inoltre presentati gli schemi deliberativi (una deliberazione consiliare e un regolamento) e la nota di approfondimento predisposte da IFEL per agevolare l’attività dei Comuni nella comprensione e nell’attuazione della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento (qui il link ai documenti IFEL).
Qui le slides del webinar.
Qui le slides del webinar.
Si rammenta che la riapertura dei termini è avvenuta mediante l’art. 11 del DL. n. 8/2017, articolo rubricato “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari”. In particolare, il comma 14 del citato art. 11 prevede espressamente che “All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017».
Gli enti locali che non si avvalgono di Equitalia per la riscossione hanno tempo fino al 31 marzo per assumere le deliberazioni con le quali consentono la rottamazione delle ingiunzioni fiscali, notificate dal 2000 al 2016, termine che coincide con quello per l’approvazione del bilancio di previsione fissato dall’art. 5, co. 11, del D.L. 233 del 30 dicembre 2016, n. 244 (cd Milleproroghe).
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