Con il Dl n.25/17, in vigore dal 17 marzo 2017, è stato cancellato il beneficio della preventiva escussione, introdotto nel 2012 ed eliminata la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva. Quando un’impresa (il committente) affida a un’altra impresa (l’appaltatore) il compito di erogare un servizio con un contratto di appalto, la legge prevede particolari forme di tutela per i dipendenti coinvolti.
Per garantire i lavoratori, relativamente ai loro crediti retributivi e previdenziali è previsto il regime di responsabilità solidale, che incombe su appaltatore e committente (art. 29 del Dlgs n.276/03 - Biagi). Sulla base di questa distribuzione delle obbligazioni (non toccato dal provvedimento di venerdì scorso), sono tenuti a pagare i crediti da lavoro maturati dal personale impiegato nell’appalto (e anche le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali) sia il committente, sia l’appaltatore. Il medesimo principio vale anche per i compensi e gli obblighi previdenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori autonomi. Il Dl n.25/17 riguarda le modalità pratiche di applicazione del regime di responsabilità solidale legate al principio di preventiva escussione: il lavoratore deve agire prima verso il proprio datore per il riconoscimento dei pagamenti (retribuzione e contributi) e solo dopo verso il committente.
Il provvedimento è stato oggetto di un parere della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro n. 3 del 21.03.2017.
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