No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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mercoledì 9 novembre 2016

Il testo della proposta di parere sulla riforma della Dirigenza pubblica presentato in Commissione al Senato

Mentre la Camera dei Deputati ha approvato nel pomeriggio il parere sulla riforma della Dirigenza, in parte modificato rispetto alla proposta presentata dalla relatrice (in senso più favorevole alle richieste dell'UNSCP), anche la relatrice della Commissione Affari Costituzionali della Camera Sen. Anna Finocchiaro ha presentato una proposta di parere in merito allo schema di Decreto legislativo di riforma della Dirigenza pubblica. Il testo, che qui di seguito si riporta, appare ad una prima veloce lettura coincidente con quello definitivamente approvato dalla Commissione della Camera dei Deputati (si veda il successivo post Il dirigente apicale: le importanti modifiche richieste, ad una prima lettura del parere delle Commissioni parlamentari):

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina della dirigenza della Repubblica" (Atto del Governo n. 328), adottato in attuazione dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata,
tenuto conto, in particolare, che nel parere reso dalla Conferenza unificata si fa presente che il Governo, assicurando l’intenzione di condividere il percorso di attuazione del provvedimento, ha manifestato la disponibilità all’accoglimento delle proposte formulate dalle Regioni e dagli enti locali, proponendo di organizzare un incontro tecnico da tenere, dopo l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, per definire il testo con le modifiche richieste nella formulazione più adeguata e ha precisato di poter valutare positivamente la proposta relativa alla previsione della intesa "forte" e ha chiesto un’ulteriore riflessione sulla proposta che la mobilità dei dirigenti, a livello nazionale, operi "prioritariamente" nell’ambito di ciascuno dei ruoli dirigenziali,
premesso che:
la legge n. 124 del 2015 ha previsto l’adozione di uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, con particolare riferimento ai profili dell'inquadramento, dell'accesso ai ruoli, della formazione, del conferimento degli incarichi, della valutazione e della responsabilità;
lo schema di decreto legislativo in esame, in particolare, dispone l'articolazione del "sistema della dirigenza pubblica" nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, sulla base del principio che la qualifica dirigenziale è unica e che ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possa ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale;
uno degli obiettivi più innovativi della riforma, infatti, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato, è quello di superare il perimetro della singola amministrazione e di creare un più ampio "mercato della dirigenza", coincidente con il territorio nazionale, che favorisca la mobilità sia orizzontale sia verticale, incentivando così un sistema potenzialmente virtuoso nel quale la domanda dell’amministrazione e l’offerta della figura dirigenziale possano incontrarsi e trovare reciproco soddisfacimento;
i ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, così come - previa intesa in tali sedi - è prevista l’istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale e la definizione dei contenuti formativi del corso concorso per l’accesso alla dirigenza, nonché la definizione dei criteri generali che competono alle Commissioni;
lo stesso parere del Consiglio di Stato ha del resto messo in evidenza come la creazione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un’intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con previsione di un meccanismo collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell’intesa;
la Corte costituzionale ha poi più volte sottolineato come gli articoli 97 e 98 della Costituzione costituiscano corollari del principio di imparzialità, sottolineando in particolare l’importanza della distinzione «tra l’azione di governo - normalmente legata agli interessi di una parte politica espressione delle forze di maggioranza - e l’azione dell’amministrazione che nell’attuazione dell’indirizzo politico della maggioranza, è vincolata, invece, ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell’ordinamento», ed evidenziando in tale quadro la rilevanza del fatto che il rapporto di lavoro dirigenziale sia «circondato da garanzie» (sentenze n. 453 del 1990 e n. 104 del 2007);
al fine di valorizzare la trasparenza, il buon funzionamento e l’imparzialità nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, la delega ha previsto l’istituzione di tre Commissioni per la dirigenza pubblica e, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Affari costituzionali, nonché nel parere del Consiglio di Stato, è stato più volte messo in evidenza il ruolo di primaria importanza ad esse attribuito nell’ambito del complessivo disegno riformatore per assicurare il funzionamento dei meccanismi che presiedono al nuovo sistema della dirigenza pubblica;
a tali Commissioni, infatti, la riforma attribuisce funzioni di estremo rilievo in tutte le fasi nevralgiche del nuovo sistema, da quella iniziale fino al momento della cessazione dell’incarico, con la finalità di assicurare che la relazione tra politica e amministrazione rimanga nella logica della differenziazione di funzioni coordinate e non in quella della commistione di compiti politici e gestionali;
la legge di delega ha coerentemente previsto che esse siano costituite con "modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali";
tra le funzioni che le Commissioni per la dirigenza pubblica sono chiamate a svolgere vi è anche quella di provvedere alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso, ai sensi dell'articolo 28-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se andrebbero meglio specificate con quali modalità e secondo quali criteri si procede alla nomina delle suddette commissioni;
la legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo anche ad operare una revisione complessiva dell’ordinamento, della missione e dell’assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), con eventuale trasformazione della sua natura giuridica, anche prevedendo collaborazioni con istituzioni nazionali e internazionali di prestigio, e l'avvalimento - per le attività di reclutamento - di istituzioni di formazione selezionate con procedure trasparenti e lo schema di decreto in esame ne ha disposto, conseguentemente, la trasformazione in agenzia;
appare indispensabile, per la piena attuazione della riforma, riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;
va altresì considerato che il provvedimento in esame è intrinsecamente legato alla previsione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015 che ha delegato il Governo, in particolare, ad adottare norme di semplificazione in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione;
appare dunque necessario prevedere forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, anche a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all’articolo 17 della legge n. 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame;
alla luce della centralità del principio di trasparenza, per realizzare un’autentica riforma della dirigenza appare dunque necessario assicurare, quanto più possibile, forme congrue e diffuse di pubblicità degli avvisi per il conferimento degli incarichi, valutando l’opportunità di specificare, anche nell’ambito della disposizione in esame, l’obbligo di provvedere alla pubblicazione della banca dati su un sito istituzionale;
in sede di prima applicazione è affidata al Dipartimento della funzione pubblica una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto dell’istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale e, a decorrere dalla predetta ricognizione, tale Dipartimento - di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale - autorizza annualmente procedure concorsuali, assicurando una "giusta proporzione" tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni;
appare opportuno chiarire - in sede di prima attuazione della riforma in esame - le modalità di inserimento nel ruolo della dirigenza locale degli attuali segretari comunali e provinciali, con particolare riguardo ai limiti assunzionali vigenti, che non contemplano la figura dei segretari comunali e provinciali nell’ambito dei ruoli della dirigenza locale;
appare altresì necessario definire con maggiore chiarezza il quadro normativo di riferimento ed i requisiti richiesti dalla legge per la nuova figura apicale introdotta dal provvedimento in esame, che attualmente reca solo una norma, per la prima applicazione, che dispone il conferimento dell’incarico agli attuali segretari comunali e provinciali, oltre al richiamo all’articolo 19-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
è inoltre opportuno precisare maggiormente le competenze e le funzioni della nuova figura dei dirigenti apicali negli enti locali, anche rispetto al loro inserimento nella dotazione organica ed ai limiti vigenti, valutando altresì le ricadute nei comuni di minori dimensioni demografiche, che in molti casi non sono dotati della figura dirigenziale, e le modalità di assunzione nel caso di unioni di comuni;
nel rispetto del criterio direttivo contenuto all'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 1), della legge n. 124 del 2015, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4 dello schema correttamente non include il personale degli organi costituzionali tra le categorie reclutabili, previo assenso delle amministrazioni interessate, con il corso-concorso e il concorso per accesso alla dirigenza pubblica. Si segnala che la relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo erroneamente - in quanto non previsto nella legge di delega - indica il personale degli organi costituzionali tra le categorie incluse. Al riguardo, si ricorda che, nel corso dell'esame parlamentare di approvazione della legge di delega, quel riferimento - inizialmente previsto nel disegno di legge - fu espressamente soppresso, in quanto inammissibile;
il nuovo articolo 19-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che, per ogni incarico dirigenziale, il termine generale sia di quattro anni, rinnovabile di ulteriori due anni, per una sola volta, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva e vi sia una decisione motivata dell’amministrazione;
in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, appare necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato, da adeguate garanzie soggettive ed oggettive;
il Consiglio di Stato ha altresì messo in evidenza come sia necessario che la fase di attuazione della disciplina dei dirigenti privi di incarico, che comprende, ad esempio, l’esercizio delle funzioni amministrative di individuazione dei posti disponibili, si svolga di intesa con il sistema delle Conferenze;
andrebbe altresì tenuto presente quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata nella parte in cui si sottolinea l’opportunità di chiarire se la previsione che stabilisce la possibilità per i dirigenti privi di incarico, in qualsiasi momento, di formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all’articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, faccia riferimento ad una facoltà di ricollocazione di natura temporanea o definitiva, mantenendo lo stato giuridico acquisito e completando altresì tale disposizione con la previsione di una formula che preveda il reinserimento nel ruolo dirigenziale a seguito di procedura a ciò finalizzata;
quanto all’applicazione delle disposizioni in esame alle Regioni a statuto speciale, occorre ricordare che la legge di delega n. 124 del 2015 prevede all’articolo 22, in via generale, che le disposizioni della legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni e delle prerogative loro riconosciute dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha tra le altre cose evidenziato come uno degli elementi che può incidere sul funzionamento concreto di molti degli innovativi meccanismi previsti dalla riforma è costituito dal principio della invarianza di spesa ed è pertanto auspicabile provvedere quanto prima alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza;
appare altresì di fondamentale importanza prevedere che il Parlamento possa procedere ad un costante monitoraggio delle fasi attuative della riforma, al fine di "accompagnare" i diversi passaggi previsti dal nuovo testo ed intervenire, ove necessario, per garantire l’organicità e l’effettività delle nuove previsioni;
è necessario infine prevedere che il regolamento attuativo di cui al nuovo articolo 28-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001 - che dovrà definire una serie di criteri attuativi della riforma, dalla composizione e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi-concorso, dei concorsi e degli esami di conferma alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali - sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e - per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali – nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni,
esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
si valuti l’esigenza di provvedere quanto prima, anche in altro provvedimento, alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza, così da assicurare la piena operatività del nuovo sistema definito dalla riforma;
valutare forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, sia a livello statale sia a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all’articolo 17 della legge 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame, con particolare attenzione alla disciplina applicabile nella fase transitoria, anche stabilendo un cronoprogramma dettagliato delle diverse fasi di attuazione della riforma in discussione, nonché assicurando che la banca dati "delle competenze" di cui all’articolo 19-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 abbia piena operatività;
in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, è necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata da adeguate garanzie soggettive ed oggettive, anche per quanto riguarda il trattamento economico; andrebbe altresì chiarito come si coordina la nuova procedura prevista dall’articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 per i dirigenti con quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto, che disciplinano, rispettivamente, le eccedenze di personale e mobilità collettiva e la gestione del personale di disponibilità;
individuare, quanto alla composizione delle istituende Commissioni per la dirigenza statale, modalità che consentano di tenere conto pienamente delle previsioni della legge di delega, anche valutando un ampliamento da 7 a 9 del numero dei componenti, con una contestuale riduzione dei componenti di diritto, una loro scadenza differenziata e l’acquisizione di un previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi, sulla proposta di nomina dei membri non di diritto delle Commissioni, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere;
individuare modalità di selezione dei componenti delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale che sia coerente con i principi espressi nella legge di delega;
prevedere intense forme di raccordo per assicurare il pieno rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito tra lo Stato e le Regioni, improntate al principio di leale collaborazione;
dotare le Commissioni per la dirigenza pubblica di un adeguato staff di supporto tecnico, composto da persone con comprovata esperienza e idonee qualifiche, anche in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, al fine di consentire una "fattibilità concreta" delle numerose funzioni che esse sono chiamate a svolgere per il funzionamento del sistema, che coinvolge una platea molto estesa di dirigenti pubblici;
prevedere l’obbligo, e non la mera facoltà, di provvedere all’articolazione del ruolo in sezioni speciali, al fine di valorizzare le specifiche professionalità acquisiste nell’esercizio di determinate funzioni dirigenziali;
stabilire con maggior chiarezza, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera a), che l’attribuzione della gestione del ruolo unico dei dirigenti regionali e locali è affidata, rispettivamente, alle istituende Commissioni per la dirigenza regionale e locale, mentre la "gestione tecnica" di tali ruoli è attribuita al Dipartimento della funzione pubblica;
fermo restando il principio cardine della valorizzazione dell’interscambio di professionalità e di esperienze tra i ruoli, sia salvaguardata l’autonomia regionale e locale nella ricognizione dei posti dirigenziali disponibili, nella programmazione del fabbisogno e negli ambiti di rilevanza organizzativa e formativa, individuando forme di raccordo improntate al principio di leale collaborazione, pur nel rispetto degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalla legislazione vigente; in tale quadro andrebbe ulteriormente specificato, come previsto nel parere della Conferenza unificata, che la procedura di autorizzazione annuale da parte del Dipartimento per la funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato e la determinazione di un criterio di "giusta proporzione" tra personale dirigenziale e non dirigenziale riguarda esclusivamente la dirigenza statale;
riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;
riesaminare le previsioni che attengono ai rapporti tra gli organi della SNA ed alle modalità di scelta dei loro componenti, in particolare ampliando la rosa di candidati chiamati a far parte del Comitato direttivo (dalla formulazione attuale dello schema di decreto si evince che sono scelti 5 soggetti nell’ambito di una rosa di soli 6 candidati), nonché prevedendo che una parte dei 10 membri previsti del Comitato scientifico della nuova Agenzia siano designati dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-città;
al fine di assicurare stabilità e certezza nel nuovo quadro di riferimento, prevedere che le risorse attualmente nella disponibilità della SNA siano trasferite, al momento della trasformazione, all’istituenda agenzia;
siano indicate, anche nel regolamento attuativo, le modalità e i criteri secondo i quali si procede alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso;
valutare le previsioni dello schema di decreto legislativo, di cui all’articolo 28-bis, commi 5 e 6, rispetto alla disposizione di delega (articolo 11, comma 1, lett. c), della legge n. 124 del 2015), in ordine al soggetto cui compete la riduzione del periodo di formazione necessario prima dell’immissione nel ruolo unico della dirigenza;
rivedere la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso, con il consenso delle rispettive amministrazioni, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria, in ragione delle peculiari specialità di tali categorie;
chiarire, con riferimento alla disciplina di cui all’articolo 19-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che riguarda la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, nei limiti percentuali previsti per ciascuna amministrazione, che la partecipazione alle procedure selettive e comparative, ivi previste, è consentita anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza;
prevedere - in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità - un obbligo generale di motivazione relativo agli incarichi dirigenziali;
all’articolo 19-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sia definito con chiarezza il numero dei candidati selezionati dalla Commissione, specificando in particolare se sia pari a cinque o a tre;
prevedere una disciplina afferente i requisiti professionali necessari per gli incarichi di dirigente apicale negli enti locali, anche correlata alle diverse dimensioni demografiche, nonché alla complessità organizzativa degli enti medesimi e che tenga conto delle competenze e del ruolo ricoperto (responsabile dell’attuazione del programma, direzione e valutazione del personale, coordinamento amministrativo e controllo della legalità);
risolvere la contraddizione tra la previsione dell’articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l’obbligo per gli enti locali di dotarsi di un dirigente apicale, e quella dell’articolo 10, comma 2, che prevede che i segretari comunali e provinciali di cui alle fasce A e B siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche, chiarendo in particolare che le nuove figure apicali sostituiranno quelle dei segretari comunali e provinciali - attualmente a carico degli enti locali e non previsti nelle relative piante organiche - nell’ambito delle risorse che deriveranno dalla prevista soppressione dell’albo dei segretari comunali e provinciali;
istituire un apposito Fondo perequativo che, nel nuovo sistema delineato dalla riforma, consenta ai comuni di non doversi gravare dei costi connessi ai dirigenti privi di incarico, inclusi i dirigenti apicali, soprattutto alla luce delle stringenti previsioni normative in materia di equilibrio di bilancio e di facoltà assunzionali, anche tenendo conto delle risorse attualmente destinate alla gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, di cui è disposta la soppressione all’articolo 10;
prevedere che, alla luce del nuovo sistema imperniato sul principio dell’interscambio delle professionalità dei ruoli, per gli incarichi conferiti dalle Regioni a statuto ordinario e dalle Province (enti di cui all’articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014) non si applica la disposizione di cui alla lettera c) limitatamente alle parole ", anche nell’ambito di procedure di mobilità";
al fine di valorizzare adeguatamente le professionalità degli attuali dirigenti di I fascia, fino ad esaurimento, e tenendo conto delle effettive esigenze derivanti dalle reali consistenze del personale dirigenziale in servizio e del complessivo numero di incarichi, rivedere, ampliandola, la previsione dell'articolo 6, comma 2;
prevedere che le Commissioni per la dirigenza pubblica, nella definizione dei criteri generali relativi ai requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali, tengano conto delle ultime valutazioni conseguite prima del collocamento in aspettativa, o del distacco o di analogo provvedimento, nonché delle attività prestate dal dirigente (o dal segretario comunale o provinciale prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame) per lo svolgimento di funzioni istituzionali previste e garantite dalla legge e per le quali è obbligatorio il collocamento in aspettativa; definire, in particolare, una disciplina pienamente coerente con le previsioni dell’articolo 51, terzo comma, della Costituzione, in base alle quali "chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro";
prevedere che il regolamento attuativo, di cui al nuovo articolo 28-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e, per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.
Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:
valutare l'opportunità che l'istituzione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un’intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con la previsione di un procedimento collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale, e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell’intesa;
in corrispondenza con quanto previsto per la Commissione per la dirigenza statale, della quale è prevista l’istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica, valutare l’opportunità di prevedere - ferma restando l’articolazione del sistema della dirigenza in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento - che le Commissioni per la dirigenza regionale e locale siano istituite presso le Conferenze Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali;
valutare l’esigenza che, nella fase transitoria e fino alla piena operatività della riforma, sia comunque assicurata e favorita la mobilità tra le amministrazioni dei vari comparti coinvolti dalla riforma;
chiarire, all’articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la portata della previsione in base alla quale "resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali", con riguardo al nuovo sistema della dirigenza articolato nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale;
valutare l'opportunità di definire, all'articolo 2 dello schema di decreto, in che modo le attuali norme che disciplinano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse - di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 - si coordinino con il nuovo sistema delle dirigenza articolato in tre ruoli unici;
introdurre una disposizione transitoria volta a definire meglio e in maniera graduale la prevista trasformazione della SNA in agenzia; valutare altresì l’opportunità che nella convenzione triennale di cui al comma 4 dell’articolo 28-quinquies sia assicurato anche il coinvolgimento dei Presidenti delle Conferenze Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali; prevedere infine che alla nuova agenzia sia assicurato il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
in merito al personale della SNA, valutare l’esigenza di prevedere, da un lato, che siano mantenuti, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di docenza a tempo pieno, temporanei o integrativi in corso al momento dell’istituzione dell’Agenzia e che i docenti possano svolgere anche attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche, prevedendo, per quelli di ruolo, l’applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari; dall’altro lato, per il personale tecnico-amministrativo, che sia mantenuto il contratto collettivo in essere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; infine, per garantire la continuità del personale e tenendo conto dell’incardinamento della nuova agenzia presso la Presidenza del Consiglio, valutare l’opportunità di mantenere, a favore del personale che non opta ai sensi dell’articolo 28-quinquies, comma 17, il trattamento in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
al fine di assicurare, nell’attività di formazione, un ampio coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, così come espressamente previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge di delega, valuti il Governo, anche alla luce della riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato prevista dall’articolo 8 della medesima legge, la possibilità di avvalersi di organismi che operano nel settore, anche come società in house delle amministrazioni statali e locali;
impostare - nel nuovo assetto normativo definito dalla riforma - il rapporto tra corso-concorso e concorso sulla base del dato oggettivo determinato dal rapporto "posti fissi" e "posti disponibili", anziché sulla sola valutazione del Dipartimento della funzione pubblica fondata sul presupposto della sussistenza di "esigenze non coperte dalla programmazione triennale"; valutare altresì - quanto al concorso - la possibilità che allo stesso possano avere accesso anche soggetti esterni alla pubblica amministrazione, purché in possesso di una comprovata esperienza dirigenziale o di titoli specialistici adeguati;
tenere conto, all’articolo 3 dello schema di decreto, come evidenziato anche nel parere della Conferenza unificata, dell’esigenza di assicurare la piena coerenza con la previsione della legge di delega, nella parte in cui prevede la "cadenza annuale del corso-concorso e del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli della dirigenza";
valorizzare, in tale quadro, il ruolo svolto dalla SNA, nel nuovo assetto delineato dal provvedimento in esame, quale "hub" in cui confluiscono le valutazioni di fabbisogno dei tre ruoli ed in cui sono definite le migliori pratiche per assicurare una formazione specialistica e di alto livello della classe dirigenziale,

m) si valuti l’opportunità, in ragione dell’autonomia che caratterizza le autorità indipendenti, nonché la Consob e la Covip (non previste nell’elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT), di prevedere, da un lato, che il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti sia articolato in sezioni speciali, che tengano conto delle specifiche professionalità e, dall’altro, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge n. 90 del 2014 sulle procedure concorsuali unitarie, che sia rivista la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso anche i dirigenti di tali Autorità;
si valuti l’opportunità di coordinare le previsioni previste per i dirigenti privi di incarico, che fanno riferimento ad un arco temporale di 2 anni, con il termine più ampio di 4 anni previsto dall’articolo 10, comma 4, concernente i segretari comunali e provinciali confluiti nel ruolo unico dei dirigenti locali;
si valuti la conformità alla disposizione di delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2015, delle previsioni di cui all’articolo 19-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
alla luce del nuovo sistema della dirigenza pubblica e della previsione della disposizione di delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2015, valutare la congruità delle percentuali attualmente previste dall’articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
in considerazione delle peculiarità dell’incarico di dirigente apicale negli enti locali che presenta aspetti riconducibili tanto ad incarico di livello dirigenziale generale quanto ad incarico di vertice, si valuti l’applicabilità, in tutto o in parte, alla nomina del dirigente apicale negli enti locali della disciplina della pre-selezione (di cui all’art. 19-ter) da parte della Commissione per la dirigenza locale, tenendo conto delle differenti dimensioni degli enti e della presenza o meno in essi di altri uffici dirigenziali e della loro eventuale articolazione in incarichi ordinari e generali, nonché eventualmente differenziando fra disciplina applicabile durante la fase transitoria di cui all’articolo 10, comma 6, dello schema di decreto e disciplina applicabile a regime;
valutare l’opportunità di chiarire le previsioni dettate dall’articolo 10, comma 5, relative all’immissione in ruolo degli attuali segretari comunali e provinciali, già iscritti all’Albo, di fascia C e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riguardo al rinvio previsto all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, dove non è chiaro se l'assegnazione alle amministrazioni statali avvenga in via diretta da parte del Dipartimento della funzione pubblica oppure debba essere disposta solo all'esito delle procedure concorsuali ivi previste e chiarendo le diverse posizioni - per i segretari comunali collocati in fascia C - disciplinate unitariamente e cumulativamente nello schema di decreto legislativo in esame;
valutare l’opportunità di prevedere un’apposita sezione professionale dei dirigenti apicali, nell’ambito del ruolo della dirigenza degli enti locali, alla luce della obbligatorietà di questa nuova figura e del profilo professionale richiesto;
alla luce del nuovo articolo 27-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di dirigenza degli enti locali e dell’articolo 10 dello schema di decreto sulle norme transitorie, sia definita la disciplina applicabile agli enti di area vasta, tenuto conto del numero di deleghe loro attribuite, del numero degli abitanti interessati e delle funzioni da essi svolte;
riguardo alla disciplina generale dei dirigenti privi di incarico di cui all’articolo 23-ter, oltre all’esigenza di assicurare una piena coerenza con la disposizione di delega, si valuti l’opportunità che le Commissioni per la dirigenza pubblica definiscano i criteri per l’assegnazione d’ufficio a coloro che rimangono privi di incarico, tenendo conto, ad esempio, del caso in cui gli avvisi pubblici siano andati deserti o della priorità da assegnare ad incarichi posti nelle vicinanze territoriali rispetto al procedente incarico;

s-bis) sia valutata l’esigenza, al medesimo art. 23-ter, tenuto conto di quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata, di sopprimere le parole: "e senza retribuzioni aggiuntive", con riguardo al caso in cui i dirigenti privi di incarico svolgono attività di supporto presso le amministrazioni, e di assicurare la piena aderenza con la previsione di delega nella parte in cui stabilisce l’erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione per i dirigenti privi di incarico;
si valuti l’opportunità di prevedere l’inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali anche per quei soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali, ai sensi dell’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni;
valutare l'opportunità di specificare che, per tali soggetti, restano fermi l’iscrizione ai ruoli delle amministrazioni di appartenenza, il trattamento giuridico in corso alla data di collocamento in aspettativa, distacco o analogo provvedimento e, ove spettante, il relativo trattamento economico;
fermo restando la necessità di garantire l’interscambio tra le professionalità appartenenti ai diversi ruoli, valutare l’opportunità di mantenere ed eventualmente disciplinare gli istituti del comando, del distacco e del fuori ruolo, in via transitoria e fin quando la riforma in esame non sarà pienamente operativa, per tutti i dirigenti e, una volta che la stessa sarà a pieno regime, per i soli dirigenti che non rientrano nei tre ruoli unici, quali i dirigenti delle autorità indipendenti.

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