La decorrenza delle progressioni orizzontali non può essere fissata alla data del 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui le relative graduatorie sono approvate e, nel caso di fissazione al 31 dicembre dell’anno di concessione del beneficio, occorre dimostrare che il finanziamento sia garantito in modo permanente a carico della parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata. Il personale in part time verticale ed orizzontale si deve vedere riproporzionati i giorni di assenza in misura proporzionale al numero ridotto di giornate in cui presta la propria attività lavorativa. Al dipendente può essere richiesto di svolgere le proprie attività anche durante la festa del santo patrono; il compenso da erogare in questo caso è quello previsto per le attività aggiuntive svolte durante le giornate festive infrasettimanali ed il dipendente non può rifiutare di svolgere tali attività. Sono queste alcune tra le più recenti ed importanti indicazioni fornite dall’Aran in risposta ai quesiti posti da amministrazioni locali e regionali sulla corretta applicazione dei contratti nazionali.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo L’Aran su progressioni orizzontali, part time e santo patrono.
Nessun commento:
Posta un commento