Anche se gli incarichi di funzioni dirigenziali sono rinnovabili, per il principio di rotazione essi non possono superare una ragionevole durata e devono seguire procedure trasparenti come garanzia minima contro il rischio di corruzione (legge n. 190/2012): è quindi illegittimo prolungarli per anni o di fatto a vita, tantomeno se non ci sono, o non sono giustificate adeguatamente, le «particolari esigenze di funzionamento» che in casi eccezionali possono derogare alla regola generale del concorso.
Inizia così l'articolo Corte dei conti. Il principio di rotazione impone una durata massima a tutti gli incarichi dirigenziali. È quindi illegittimo prolungarli per anni o di fatto a vita pubblicato sul Sole 24 Ore – 26 settembre 2016
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