Le informazioni relative agli amministratori, ivi compresi i redditi ed i patrimoni per quelli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, devono essere pubblicate sui siti internet delle amministrazioni. Dell’eventuale mancato rispetto di queste previsioni gli organismi di valutazione ed i responsabili della trasparenza devono dare notizia ai soggetti che nell’ente sono chiamati a presiedere alla applicazione delle sanzioni. Si ricorda che l’effettivo rispetto di queste previsioni costituisce, per i dirigenti, un elemento di cui tenere conto ai fini della valutazione. In questa direzione l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha richiamato più volte l’attenzione di tutti i soggetti interessati. Unitamente alla necessità che sui siti internet siano pubblicate effettivamente anche le informazioni sul rispetto dei vincoli dettati alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e, più in generale, agli enti dalle stesse vigilate.
Questi i recenti avvisi pubblicati sul sito dell'ANAC:
- Obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico (art. 14 d.lgs. n. 33/2013). Gli OIV, e gli organismi con funzioni analoghe, e i Responsabili della trasparenza sono tenuti a segnalare le inosservanze riscontrate ai sensi dell’art. 47 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013 all’“autorità amministrativa competente” ad avviare il procedimento sanzionatorio;
- Obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 relativi agli enti pubblici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate dalle p.a.
In argomento si segnala anche l'articolo di Arturo Bianco dal titolo l’Anac sui vincoli di trasparenza per gli amministratori e le società.
Nessun commento:
Posta un commento