Sul sito della Fondazione Logos P.A. si segnala che il Ministero dell'Interno, con circolare 2 del 26 maggio 2014, avente ad oggetto "Problematiche applicative in materia di personale dipendente degli enti locali: art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311" ha precisato che i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. A tal proposito Il Consiglio di Stato venendo incontro alle difficoltà degli Enti di ridotte dimensioni nello svolgimento delle proprie funzioni e nel reperimento di personale con competenze adeguate all'assunzione di responsabilità dei servizi ha assicurato che sarà possibile procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio o servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del citato comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno.
Qui il testo della Circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 26 maggio 2014.
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