La rinegoziazione obbligatoria degli appalti pubblici di servizi e forniture, introdotta dall'articolo 8 d.l. n. 66/2014, è stata riformulata dal Legislatore in sede di conversione (legge n. 89/2014). È stato eliminato l'obbligo di riduzione dei contratti futuri, mentre è stata rivista la discussa “autorizzazione” alla riduzione in capo alle Pubbliche amministrazioni. Ad ogni modo, al di là delle ultime ridefinizioni, resta in piedi l'intera architettura della rinegoziazione, volta alla riduzione del 5%, che non considera per definizione l'efficienza ed economicità delle condizioni di partenza. Vale a dire che se in forza delle misure di razionalizzazione adottate in precedenza si è già giunti al punto-limite di sostenibilità (o per i quantitativi/contenuti contrattuali, o per i prezzi) non vi sono, in tal caso, i presupposti fattuali per operare ulteriori riduzioni.
E' questo l'inizio dell'articolo di M. Alesio pubblicato su Diritto e Giustizia riguardante le previsioni contenute nell'art. 8, commi 8 e 9, del Dl. 66/2014, modificato dalla legge di conversione n. 84/2014.
Si veda in argomento il precedente post Il DDL di conversione del DL 66/2013: le modifiche alla disciplina dei contratti pubblici ed il successivo Nota di lettura ANCI al Decreto Legge n. 66 e convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89.
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