Il consigliere, impossibilitato a presentare le proprie dimissioni personalmente al protocollo dell’Ente, deve fare autenticare le stesse e provvedere, altresì, ad individuare un soggetto cui conferire la delega per la consegna dell’atto di dimissioni. L’atto di delega, in conformità alla previsione di cui all’art. 38, comma 8, TUEL, deve essere debitamente autenticato in data non anteriore a cinque giorni rispetto al momento di presentazione dello stesso, unitamente all’atto di dimissioni, al protocollo comunale.
E' questa la massima del parere espresso dal Servizio consulenza agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia su Dimissioni di un consigliere comunale non presentate personalmente. Modalità.
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