Agli incarichi da conferire ex art. 110, primo comma, del TUEL, non è applicabile la previsione di cui all’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, il quale stabilisce che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei suoi ruoli.
La necessità che gli incarichi ex art. 110, comma 1, del TUEL siano conferiti previa selezione pubblica esclude che possa farsi a meno di tale fase, procedendo ad affidare direttamente gli incarichi a personale dipendente senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva. Alla stessa procedura selettiva può partecipare anche il personale interno che ne abbia i requisiti.
La disposizione si pone in linea con i precetti costituzionali ricavabili dall’art. 97 Cost. che, per l’accesso al pubblico impiego, danno preferenza alle procedure concorsuali e comunque alle procedure che, sebbene non strettamente concorsuali, meglio garantiscano scelte trasparenti, imparziali ed effettivamente orientate al buon andamento.
Sono questi i principi desumibili dalla sentenza del Tar Lombardia-Milano, sez. III, n. 2547 del 17 novembre 2021.
Per completezza si ricorda il precedente, in senso diametralmente opposto, pronunciato qualche mese fa dal Tar Lazio, sez. II, con sentenza n. 2479 del 1° marzo 2021.
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