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lunedì 28 gennaio 2019

Dl. Semplificazioni: inammissibili per la presidenza numerosi emendamenti approvati in Commissione

Onorevoli colleghi, la Presidenza ha attentamente valutato gli emendamenti, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 97, comma 1, del Regolamento e dalla giurisprudenza costituzionale in materia di decretazione d'urgenza.

Il decreto-legge in esame si compone di 12 articoli (norme in materia di imprese, restituzione del finanziamento Alitalia, modifiche al codice degli appalti, edilizia penitenziaria, informatizzazione, istruzione e ricerca, trattamento economico del personale della pubblica amministrazione). Ha pertanto un contenuto plurimo, secondo la definizione ricorrente nella giurisprudenza della Corte per provvedimenti analoghi. Risponde quindi alla finalità di introdurre, come specificato nel titolo e nelle premesse, «disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», al fine di superare «criticità riscontrate nella realtà sociale» ed «imprimere ulteriore slancio alla modernizzazione dell'azione pubblica».
In presenza di un provvedimento dal cosiddetto oggetto plurimo la Presidenza, come indicato dalla giurisprudenza dalla Corte costituzionale (recentemente, ad esempio, nella sentenza n. 32 del 2014) ha esaminato la proponibilità degli emendamenti valutandone il collegamento con la «ratio dominante» del decreto-legge.
Sono stati pertanto ritenuti proponibili gli emendamenti che introducono misure di sostegno, semplificazione, modernizzazione per i soggetti economici, per la pubblica amministrazione in generale nonché per l'azione pubblica, così come le proposte emendative concernenti modalità di semplificazione per l'esercizio o la tutela di posizioni giuridiche soggettive, in quanto in essi si ravvisa la necessaria coerenza rispetto al contenuto e alle finalità del provvedimento d'urgenza.
Risultano in primo luogo improponibili gli emendamenti che prevedono il conferimento di deleghe legislative.
Sono state inoltre ritenute estranee all'oggetto del decreto-legge le proposte di modifica recanti disposizioni che non si traducono in misure di semplificazione o sostegno, ovvero che non siano riconducibili ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge o alla sua ratio complessiva.
Per quanto riguarda in primo luogo gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite sono ammessi al voto dell'Assemblea i seguenti: 1.34, 1.44, 1.0.500, 2.1000, 3.47, 3.500, 3.0.8, 3.0.81, 3.0.136, 3.0.700, 4.3, 4.0.1000, 8.500, 8.0.3, 8.0.500, 9.0.41, 9.0.500, 10.0.1000, 11.0.43, 11.0.95, 11.0.172, 11.0.500, 11.0.600, 11.0.1000.
Gli altri emendamenti approvati dalle Commissioni riunite risultano invece improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, in conformità ai criteri sopra enunciati.
Risultano inoltre improponibili i subemendamenti ai predetti emendamenti approvati dalle Commissioni riunite: 3.500/700 e 3.500/701; 11.0.43/406, 11.0.43/407, 11.0.43/408 e 11.0.43/409; 11.0.1000/500. Relativamente ai subemendamenti all'emendamento 11.0.500 risultano proponibili i soli emendamenti 11.0.500/8 e 11.0.500/9; gli altri subemendamenti a tale emendamento sono tutti improponibili.
L'ulteriore pronuncia della Presidenza sulla proponibilità degli emendamenti presentati dai Gruppi, al netto dei numerosi ritiri, sarà resa nel corso della seduta.
Con questo intervento, a seguito delle perplessità avanzate dal Quirinale, è stato "asciugato" il provvedimento di conversione del Dl. Semplificazioni.
Dal Quirinale sarebbe arrivato un secco no ad un decreto omnibus dopo gli 83 emendamenti approvati dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro.  

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