No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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venerdì 29 giugno 2018

L'UNSCP scrive al Ministero sull'assegnazione nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti

Con riferimento alla circolare del Ministero Interno n. 6649 del 20 giugno 2018, l'Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali ha scritto una nota al Ministero dell’Interno - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ed all'ANCI, contestando la ricostruzione effettuata nella circolare in ordine alle regole di copertura delle sedi di classe IV. In particolare, l'Unione ritiene che "un Segretario già iscritto in fasce professionali superiori alla C ben dovrebbe potere, da titolare, trasferirsi in una sede di classe IV, senza previo passaggio in disponibilità, mantenendo pienamente lo stipendio tabellare dirigenziale e viceversa accettando la riduzione delle retribuzione di posizione, unica voce per la quale, come già precisato, rileva la classe dell’Ente".
Questo il testo integrale della nota.
"Questa UNSCP in relazione a quanto evidenziato in ordine alle condizioni per l’assegnazione di Segretari di fascia superiore alla “C” a sedi di classe IV, deve evidenziare una ingiustificata disparità di trattamento con quanto consentito nel caso di assegnazione degli stessi Segretari a classi inferiori diverse dalla IV. Consta, infatti, a questa UNSCP che, sebbene effettivamente tanto il D.P.R. 465/1997 quanto il C.C.N.L. 16.05.2001 contemplino esplicitamente l’assegnazione in sedi inferiori solo da condizione di disponibilità, resta prassi ed orientamento tuttora pienamente vigente il consentire lo spostamento da una classe superiore ad una inferiore anche da parte di Segretari regolarmente titolari di sedi senza previo passaggio dalla condizione di disponibilità. Beninteso in questi casi (ovvero passaggio in classe inferiore di Segretari titolari di sede), cessato il divieto di reformatio in pejus, non opera la salvaguardia prevista dal C.C.N.L. citato sul mantenimento della retribuzione di posizione della più elevata classe di provenienza bensì tale componente del trattamento economico viene adeguata e ridotta in corrispondenza della classe inferiore. Tale prassi ed orientamento appaiono peraltro del tutto ragionevoli essendo coerenti con una lettura organica del quadro ordinamentale e dei principi di corretta gestione delle risorse pubbliche, atteso che è evidente che un Segretario che presti continuativamente servizio pur passando da una classe superiore ad una inferiore è certamente preferibile ad un obbligo di previa collocazione in disponibilità dello stesso con oneri a carico del sistema complessivo. Ciò posto non si comprende allora per quale ragione solo per l’assegnazione alle sedi di classe IV sia formalmente richiesto il previo passaggio dalla condizione di disponibilità, se non forse per la persistente difficoltà a riconoscere come del tutto superata la questione della piena legittimità della erogazione del trattamento stipendiale dirigenziale pieno nelle sedi classe IV per tutti i Segretari inquadrati in fascia B o superiore. A tale proposito ci appare allora opportuno allegare alla presente la nota dell’UNSCP già trasmessa all’Albo in data 26 luglio 2017 ove il tema è trattato puntualmente e con completezza di ricostruzione. In estrema sintesi, ad avviso di questa UNSCP, lo stipendio tabellare in godimento da parte di un Segretario NON ATTIENE IN ALCUN MODO alla classe di ente presso la quale esso presta servizio ma ESCLUSIVAMENTE all’avvenuto superamento del corso di specializzazione “Spe.S” ed alla conseguente avvenuta formale iscrizione alla fascia professionale B. Pertanto, come è fisiologico che un Segretario iscritto in fascia C che presta servizio in una sede di classe IV, quando sia chiamato a frequentare il corso di specializzazione e lo superi positivamente e venga dunque iscritto alla fascia B, debba vedersi pienamente adeguato lo stipendio tabellare alla intera misura dirigenziale nella propria sede di classe di servizio fin dal primo giorno di iscrizione nella fascia B, a nulla rilevando che cambi o meno sede (in nessuna modo dovendo il Ministero farsi carico di tale onere che spetta direttamente all’ente), così egualmente un Segretario già iscritto in fasce professionali superiori alla C ben dovrebbe potere, da titolare, trasferirsi in una sede di classe IV, senza previo passaggio in disponibilità, mantenendo pienamente lo stipendio tabellare dirigenziale e viceversa accettando la riduzione delle retribuzione di posizione, unica voce per la quale, come già precisato, rileva la classe dell’Ente. Nella piena comprensione che quanto sopra, pur nella linearità delle tesi esposte, possa dover previamente essere eventualmente condiviso con altri soggetti competenti, si confida che codesto Ministero voglia attivarsi al fine di superare ogni pregiudiziale e tornare alla lineare applicazione dell’istituto antecedente al D.L. 78/2010 che ormai da molto tempo ha cessato di avere ogni vigenza così scongiurando la proposizione di ricorsi in sede giudiziaria. Si ritiene da ultimo segnalare - come già ampiamente evidenziato nella citata nota del 26 luglio 2017 - come tale decisione sia altresì incoerente con la necessità di assicurare la copertura delle sedi di classe IV fortemente penalizzate dalla ormai cronica carenza di nuove immissioni di Segretari". 


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