L’ANAC in data 4 giugno ’18 ha
posto in consultazione la bozza di “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misurediscriminatorie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materiadi prevenzione della corruzione”. L’Autorità intende disciplinare il proprio
intervento sui procedimenti di revoca del RPCT previsti dall’art. 1 co. 7 della
l. n. 190 del 6 novembre 2012 e dall’art. 15, co. 3 del d.lgs. 8 aprile 2013,
n. 39 e sui provvedimenti contenenti misure discriminatorie nei confronti del
RPCT, anche diverse dalla revoca, ai sensi dell’art. 1 co. 82 dalla l. 190 del
2012 (come sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Tanto i procedimenti di revoca,
quanto i provvedimenti contenenti misure discriminatorie oggetto del
Regolamento possono riguardare i Segretari comunali. Per tale ragione, l’Unione
Nazionale Segretari comunali e provinciali, sindacato maggiormente
rappresentativo della categoria, ha presentato in data 25 giugno proprie
proposte di modifica allo schema di Regolamento.
Nella bozza di regolamento viene
disciplinato l’intervento dell’Autorità nella forma di “richiesta di riesame”
nei casi di “revoca dell’incarico di Segretario
negli Enti locali, laddove il Segretario sia anche RPCT, ai sensi
dell’articolo 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012, n. 190;” (art. 2, comma
1, lett. a).
Le osservazioni mirano, quanto
alla formulazione proposta, a richiedere che i procedimenti di riesame dei
provvedimenti di revoca del Segretario tengano conto anche dei casi in cui lo stesso abbia in precedenza ricoperto l’incarico di RPCT, quando la revoca
avvenga entro un periodo di tempo predeterminato (non inferiore ad un anno)
dalla cessazione dall’incarico. Ciò al fine di evitare che con il semplice
metodo della sua adozione in via differita, la revoca connessa con le attività
espletate dal Segretario quale RPCT sfugga completamente alla funzione di
controllo dell’Autorità.
Inoltre, con riferimento alla
figura del Segretario degli enti locali, nelle osservazioni si segnala che il
ruolo di vertice burocratico di tale figura, essendo deputato alla direzione
apicale unitaria dell’ente e della sua attività amministrativa comprensiva
tanto dei profili dell’efficacia e dell’attuazione del programma quanto della
sua rispondenza ai criteri di legalità, comporta
l’opportunità di contemplare l’intervento dell’Autorità anche nel caso in cui
il Segretario non rivesta e non abbia rivestito nell’ente il ruolo di RPCT. In
tale ipotesi la richiesta di riesame dovrebbe essere limitata ai casi in cui
sia formalmente segnalato che la revoca sia stata adottata in ragione
dell’esercizio delle sole funzioni connesse ai profili di garanzia della
legalità dell’azione amministrativa, con esclusione viceversa dei casi in cui
attenga all’esercizio delle altre funzioni connesse ai profili manageriali, di
attuazione del programma, coordinamento o sovrintendenza tipici della funzione
di direzione apicale o comunque ad altri compiti specificatamente assegnati al
Segretario non afferenti gli aspetti di controllo della legalità. La
segnalazione in parola dovrebbe essere prevista tanto direttamente
dall’interessato quanto da una organizzazione sindacale rappresentativa a cui
abbia conferito mandato. Ciò ben potrebbe essere previsto con riferimento a
tutte le figure di dirigenti pubblici che, pur in assenza di specifico incarico
di RPCT, abbiano ricevuto un incarico di vertice dirigenziale apicale
nell’amministrazione di appartenenza in base al quale, debbano assicurare,
secondo i rispettivi ordinamenti, una direzione complessiva dell’attività sotto
i profili unitari tanto dell’efficacia che della legalità dell’azione
amministrativa.
Il regolamento intende
disciplinare anche l’intervento dell’Anac, sempre nella forma della richiesta
di riesame, riguardo le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del RPCT, diverse dalla revoca, assunte per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all’articolo 1 comma
7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo. La bozza di regolamento
prevede l’intervento dell’ANAC laddove tali misure siano adottate nei confronti
del RPCT e siano segnalate tempestivamente all'Autorità dagli interessati.
Con riferimento specifico alle
misure di discriminazione l’Unione propone di introdurre nella versione definitiva
del regolamento le seguenti modifiche:
- estendere, anche con riferimento specifico alle misure di discriminazione, la disciplina di tutela della figura del RPCT per un periodo di tempo predeterminato (non inferiore ad un anno) anche oltre la cessazione dall’incarico, al fine di evitare che tali misure discriminatorie sfuggano completamente alla funzione di controllo dell’Autorità con il semplice metodo della loro adozione in via differita;
- prevedere che le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT possano essere segnalate non solo dal soggetto interessato, ma anche dalle organizzazioni sindacali rappresentative, cui il soggetto interessato abbia conferito mandato, al fine di consentire al RPCT di non esporsi direttamente, in situazioni ambientali particolarmente difficili.
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