La giurisprudenza amministrativa, nell’interpretare l’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 18.04.2016, n. 50 (il quale, peraltro, amplia la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), ha stabilito che la disposizione richiamata delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali (cfr. T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII, 19.10.2017, n. 4884), competenza che si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito “pacifico” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19.06.2017, n. 2983 e giurisprudenza ivi richiamata).
Tali principi sono stati ribaditi dalla sentenza del Tar Veneto, sez. I, sentenza n. 3822 del 21 giugno 2018, che ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara adottato dal Dirigente/Responsabile di settore.
Qui il link alla sentenza del Tar Veneto, sez. V, sentenza n. 3822 del 21 giugno 2018.
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