Sono molti i dubbi che stanno sorgendo in tante amministrazioni alle prese con l’avvio delle stabilizzazioni dei precari. In particolare, ci si chiede se sia possibile considerare come periodi utili per la determinazione dell’anzianità anche quelli svolti come collaboratori occasionali, se i concorsi possano essere riservati interamente ai precari, se possano essere stabilizzati direttamente i dipendenti assunti tramite avviamento nelle categorie A e B e se anche nel caso in cui le “sistemazioni” dei precari siano finanziate con il taglio della spesa per le assunzioni flessibili occorra rispettare il vincolo a riservare alle assunzioni con procedure ordinarie almeno il 50% delle capacità assunzionali.
Per dare risposta a questi dubbi, oltre alle indicazioni contenute nelle circolari della Funzione Pubblica 3/2017 e 1/2018 si deve fare riferimento al criterio interpretativo suggerito dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decreto legislativo: la finalità del legislatore è quella di una deroga dai principi ordinari «in ragione della dimensione che ha assunto il precariato nella pubblica amministrazione».
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Per la stabilizzazione dei precari calcolo dell’anzianità ad ampio raggio pubblicato sul Sole 24 Ore del 12 febbraio.
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