Nel caso in cui una pluralità di comuni si avvalga, tramite convenzione, dello stesso segretario comunale, si pone il problema se l’ente capofila debba considerare nel proprio tetto di spesa l’intero ammontare degli oneri finanziari necessari per retribuire il segretario comunale o possa scomputare, da tale ammontare complessivo, le somme che gli altri comuni associati gli rimborsano in proporzione all’attività che il segretario comunale svolge in loro favore sulla base della convenzione. A tale quesito la sezione regionale piemontese ha risposto confermano il precedente della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 104/2015/PAR), affermando il principio che le spese devono essere calcolate da ciascun ente in ragione dell’effettivo utilizzo dell’attività del segretario comunale.
Qui il link Corte dei conti, Sezione Piemonte, 30 novembre, Deliberazione n. 224/2017/PAR.
La deliberazione è stata oggetto di un mio commento nell'articolo Le corrette modalità di calcolo degli oneri per le convenzioni di segreteria ai fini del rispetto dei limiti di spesa di personale sulla Gazzetta degli enti locali con accesso riservato agli abbonati.
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