La stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità è possibile, ma i periodi prestati a questo titolo non possono essere considerati utili ai fini della maturazione dell’anzianità triennale come lavoratore subordinato a tempo determinato, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017. Inoltre, non si può derogare ai vincoli dettati da tale disposizione per attività connesse alla garanzia dei livelli minimi essenziali delle prestazioni sociali, posto che il funzionamento dell’ufficio del piano dei servizi sociali sia ricompreso in tale ambito.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le stabilizzazioni.
In argomento si veda il post Personale - Stabilizzazioni precari dal 1 gennaio 2018: nota operativa dell'Anci.
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