Il 22 ottobre 2017, per la prima volta nella storia della Repubblica, i cittadini di due regioni italiane saranno chiamati a decidere, attraverso un referendum consultivo, se desiderano una maggiore autonomia per la loro regione. L’art. 116, terzo comma, della Costituzione prevede infatti la possibilità per le regioni di negoziare con il Governo “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. I due referendum (cfr. §3) sono stati indetti da Lombardia e Veneto, nell'ambito della loro autonomia politica e amministrativa (cfr. §4 e §6), proprio in vista della eventuale attivazione del procedimento previsto dall'art. 116. Per l'avvio di tale procedimento, articolato e complesso (cfr. §2), la Costituzione non prevede l’indizione di un referendum: si tratta di una scelta discrezionale, alla quale nessuna regione ha fatto ricorso fino ad oggi, nei diversi tentativi, sinora falliti (cfr. §7), di pervenire a un'autonomia differenziata. L’altra regione che intende raggiungere l'intesa con il Governo ai sensi dell'art. 116, terzo comma, è l'Emilia Romagna, che - a differenza di Lombardia e Veneto - si è attivata senza svolgere prima una consultazione referendaria.
Inizia così la Nota breve del Servizio Studi del Senato dal titolo Lombardia e Veneto: i primi referendum sul regionalismo differenziato
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