L’assegnazione di compiti tipici della categoria rientra nell’ambito dello ius variandi e non determina nè il diritto al riconoscimento di mansioni superiori né di trattamento economico aggiuntivo. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 2145 del 27 gennaio 2017.
Le amministrazioni devono tagliare il fondo delle risorse frutto di decisioni autonome in caso di mancato rispetto del patto di stabilità per il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 32/2017. Le norme regionali che dispongono incrementi della produttività dei dipendenti degli enti locali vanno comunque considerate all’interno del tetto al fondo per la contrattazione decentrata: è quanto chiarisce il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna n. 11/2017.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo L’assegnazione degli incarichi, il trattamento economico ed il fondo.
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