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lunedì 30 gennaio 2017

Diritti di rogito davanti al giudice ordinario: il punteggio cambia... 7 a 1 per i Segretari (Trib. di Verona sent. n. 23 del 26.01.2017)

"La letterale interpretazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente".
E' questo un passaggio della sentenza del Tribunale di Verona, sez. Lavoro, n. 23 del 26 gennaio 2017, con la quale per l'ennesima volta è stato accolto un ricorso del Segretario comunale volto al riconoscimento dei diritti di rogito in enti privi di dirigenti.
Dopo le sei sentenze favorevoli, c'era stata qualche giorno fa la notizia della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva respinto il ricorso proposto dal Segretario.
Con la sentenza del Tribunale di Verona, il giudice ordinario torna ad applicare correttamente una norma che nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione.
A questo punto una domanda è d'obbligo: ma le sezioni regionali della Corte dei Conti possono tranquillamente continuare in modo imperterrito a dare una lettura diversa della norma ritenuta così chiara dal giudice ordinario? 


Non è forse il caso che si adeguino alla posizione molto più corretta della Sezione Regionale Lombardia che ritiene ormai inammissibili dal punto di vista oggettivo i quesiti in materia di diritti di rogito con la seguente motivazione: "la Sezione osserva che il primo quesito, relativo alla possibilità di riconoscere i “diritti di rogito” ai segretari collocati nelle fasce professionali “B” e “A” che prestano servizio, e rogano atti, in enti locali sprovvisti di personale con qualifica dirigenziale, non può essere esaminato nel merito. Infatti, come questa Sezione ha avuto modo di rilevare in riferimento ad analoghe recenti richieste di parere (cfr., di recente, le deliberazioni di questa Sezione n. 180/2016/PAR, n. 214/2016/PAR e n. 290/2016/PAR) il quesito “interferisce con le funzioni intestate, rispettivamente, alla Corte costituzionale, al giudice ordinario e alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nelle loro rispettive sedi, risultando quindi inammissibile in forza della consolidata giurisprudenza della Sezione (cfr. da ultimo deliberazione del 1 marzo 2013, n. 67). Infatti, in base a un costante orientamento (cfr. ex multis deliberazione delle Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5) non possono ritenersi procedibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che possano formare oggetto di esame in sede giurisdizionale da parte di altri Organi a ciò deputati dalla legge”. (Cfr. da ultimo Corte dei Conti, Sez. Lombardia, Del. 421/2016/PAR del 22 dicembre 2016).
Qui il link alla sentenza del Tribunale di Verona, Sez. Lavoro, n. 23 del 26.01.2017
Aggiornamento del 31 gennaio: il punteggio cambia 8 a 1 (Tribunale di Brescia sent. n. 75/2017)

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