Dalla collega Daniela Urtesi, riceviamo la segnalazione ed un breve commento ad una recente decisione del Tribunale di Roma, che riportiamo integralmente.
Gli oneri connessi all'esercizio del mandato elettorale
non sono a carico degli enti in relazione agli amministratori lavoratori
dipendenti di società pubbliche che rientrano nella categoria delle società
strumentali
E' quanto ha stabilito dal Tribunale Civile di Roma, Sez.II,
con sentenza n. 16106/2014 del 19.07.2014, con cui l'Autorità giudicante ha
accolto l'opposizione proposta dal Comune di Zagarolo e revocato il decreto
ingiuntivo emesso in favore della Roma Entrate S.p.A. ora Aequa Roma S.p.a..
Le società strumentali
sono definite dall'art. 13, comma 1, del DL n. 223/2006, convertito
dalla legge n. 248/2006.come “le società, a capitale interamente pubblico
o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e
locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali
enti in funzione della loro attività”.
Nel caso specifico di Roma Entrate S.p.A. ora Aequa Roma S.p.a..il
tribunale ha evindenziato che:
dallo statuto sociale emergono i seguenti elementi,
dai quali si trae che la società opposta svolge esclusivamente attività
istituzionali proprie dell’ente proprietario (l’unico socio Roma Capitale), non
compatibili con l’esercizio di attività di impresa in regime di concorrenza:
A) il tipo di relazione con l’ente pubblico: Aequa
Roma è interamente partecipata dal socio unico Roma Capitale, che pure nomina
gli amministratori e i sindaci e designa l’amministratore delegato.
B) il tipo di attività svolte e le sue finalità: la
società ha come oggetto esclusivo “la gestione dei servizi inerenti le attività
di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e
delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al
supporto delle attività di gestione tributaria, extra-tributaria e patrimoniale
di Roma Capitale”. Si tratta di attività che costituiscono esercizio di una
funzione pubblica che non può essere autonomamente svolta da un soggetto di
diritto privato, in mancanza del trasferimento delle funzioni da parte
dell’ente pubblico o della legge.
La sola forma societaria conferita da Roma Capitale
al soggetto a cui ha demandato le attività sopra indicate, di evidente natura
pubblicistica, non consente quindi di ricondurre Aequa Roma nell’ambito dei
soggetti “privati ed enti pubblici economici” a cui fa riferimento l’art. 80
del D.Lgs. n. 267/2000 per escludere la sussistenza dell’obbligo di rimborso
degli oneri relativi ai permessi retribuiti di cui fruisce il dipendente per
assolvere all’incarico pubblico. La prevalenza (in tal caso: l’esclusività)
della funzione pubblicistica svolta e la totale riconducibilità dell’attività
sociale ai poteri propri dell’ente locale proprietario impongono invece di
ravvisare quella “identità tra funzioni e soggetti”, individuata dal Consiglio
di Stato per escludere l’obbligo di rimborso.”
Sul punto era intervenuto il Consiglio di Stato con il Parere della
Sezione Prima n. 706/2011 del 16 novembre 2011 relativo al rimborso oneri per
permessi retribuiti fruiti da amministratori dipendenti da Ferrovie dello Stato
S.p.A. e da altri enti pubblici , il quale, in assenza di una chiara posizione
legislativa o di un indirizzo giurisprudenziale in merito, ha proposto una
soluzione applicativa delle disposizioni contenute al citato articolo 80 TUEL.
In pratica, per il Consiglio di Stato sono da ritenere amministrazioni
pubbliche tutte quelle indicate all'articolo 1, comma 2 del d.lgs n. 165/2001,
sono altresì pubblici gli enti e gli altri soggetti indicati nel conto
consolidato della P.A. tenuto dall'Istat e, infine, tutte le società che la
legge indica espressamente quali soggetti giuridici di diritto pubblico. I soggetti giuridici al di fuori di queste
tre ipotesi (com'è il caso di Ferrovie dello Stato, ma anche di Trenitalia e
Poste Italiane spa) per il Consiglio di Stato sono da considerare privati e,
pertanto, non sono a loro carico gli oneri dei propri dipendenti connessi
all'espletamento del mandato elettivo, ma a carico dell'amministrazione per cui
lo stesso viene esercitato.
Per il tribunale di Roma invece la semplice veste formale di s.p.a. non
è idonea a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che, in mano al
controllo maggioritario dell’azionista pubblico, continuano ad essere
affidatari di rilevanti interessi pubblici perchè “potrebbero sussistere
soggetti formalmente privati, ma appartenenti ad enti pubblici ed esercenti
esclusivamente funzioni pubbliche, riservate a soggetti pubblici, che siano
riconducibili ai soggetti individuati dall’art. 80, anche se non sono compresi
nell’elenco redatto dall’Istat per una diversa finalità”
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