Il T.A.R. Lazio, Sezione staccata di Latina con sentenza n. 17 del 16 gennaio 2014, si è pronunciata in merito all'applicabilità della normativa in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi in pendenza di indagini penali, qualora l'istanza di accesso riguardi una denuncia di reato.
Secondo il giudice amministrativo ai fini della valutazione dell’ammissibilità o meno dell’istanza ostensiva, debbono distinguersi tre ipotesi: a) quella in cui gli atti siano stati delegati dall’Autorità giudiziaria, nel qual caso l’ostensione non sarà possibile; b) quella in cui gli atti coincidano con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall’ordinamento, nel qual caso, parimenti, l’ostensione non è possibile; c) quella in cui, infine, ci si trovi dinanzi ad atti di indagine e di accertamento, se del caso tradottisi in denunce all’Autorità giudiziaria, non compiuti dagli organi comunali nell’esercizio di funzioni di P.G., bensì nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, nel qual caso non sussistono, per la giurisprudenza in esame, impedimenti ad ammettere l’accesso su tali atti.
Qui il link alla sentenza ed alla relativa massima.
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