Il principio di parità di genere deve ritenersi recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per la loro natura politica, sono naturalmente soggette al criterio dell’assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione ed amministrazione dell’Ente e la sua effettiva governabilità. Pertanto, coloro che sono espressione della minoranza, non possono vedere soddisfatta la loro pretesa che sia nominata nell’organo esecutivo una donna del loro gruppo, in ossequio all’invocato principio di parità di genere.
E' questo il principio nella sentenza del Tar Puglia, sez. I, n. 173 del 27 gennaio 2022.
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