Per dare corso alle assunzioni del personale necessario per l’attuazione del PNRR gli enti locali hanno due possibilità che si aggiungono alle ordinarie capacità assunzionali. La prima è costituita dall’inserimento di questa previsione nei quadri economici dei progetti; la seconda è costituita dalla effettuazione di assunzioni a tempo determinato entro il tetto di una quota delle entrate correnti degli ultimi 3 anni moltiplicata per il fattore fissato dall’articolo 31 bis del d.l. n. 152/2021. Gli oneri per la utilizzazione di ambedue queste possibilità vanno in deroga sia al tetto di spesa del personale, sia al tetto degli oneri per le assunzioni flessibili fissati dall’articolo 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010. Si deve inoltre ricordare che i comuni fino a 5.000 abitanti potranno partecipare alla ripartizione di 150 mln di euro fino al 2026 nella misura di 30 all’anno per sostenere i costi delle assunzioni effettuate per l’attuazione del PNRR entro la soglia fissata dal legislatore. Occorre aggiungere che i comuni dell’Italia meridionale saranno destinatari, entro la fine di febbraio per la individuazione ed entro il mese di aprile per la contrattualizzazione, della assegnazione di collaboratori da parte dell’Agenzia per la coesione: si deve ricordare che potranno utilizzare queste unità solamente per l’attuazione del PNRR e delle politiche di coesione.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le assunzioni per l’attuazione del PNRR: le indicazioni della RGS.
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