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giovedì 18 novembre 2021

Le spese per assicurare le funzioni di segreteria comunale rientrano nel tetto di spesa del personale

La spesa di personale per assicurare la copertura delle funzioni di segreteria di cui all’art. 97 TUEL deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, della l. n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore.

L’art. 16 ter, commi 9 e 10, del D.L. 162/2019, nel prevedere la possibilità, per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, di assicurare le funzioni di segreteria di cui all’art. 97 TUEL mediante attribuzioni delle funzioni di vicesegretario ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale (sempre che ricorrano gli ulteriori requisiti previsti), non contempla alcuna deroga al limite di spesa indicato dal comma 557 quater dell’art. 1, D.L. 296/2006. Analogamente, nessuna deroga è contemplata dagli artt. 97 e ss. del TUEL, recanti la disciplina dei segretari comunali e provinciali. In un simile contesto, ad avviso del Collegio, la spesa per assicurare la sede di segreteria, quand’anche sostenuta dal comune facendo ricorso alle facoltà di cui al già citato art. 16 ter, commi 9 e 10, del D.L. 162/2019, non può che essere ricondotta al limite indicato dall’art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006.
E' questo il principio contenuto nella deliberazione della Corte dei conti , sez. Lombardia, Delibera n. 243/2021/PAR.

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