Avete già fatto il ricalcolo del fondo del trattamento accessorio dopo le novità del decreto “crescita”? Siete riusciti a capire la disposizione contenuta nell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019?
Spero che la risposta, almeno alla prima domanda, sia “no”. In effetti, secondo me, non c’è fretta. Per prima cosa il decreto deve essere convertito in legge e sappiamo bene quanto sia ormai abitudine modificare sostanzialmente i testi delle disposizioni rispetto alla prima stesura uscita dal Consiglio dei ministri.
In secondo luogo, a me pare che la questione del trattamento accessorio sia strettamente correlata alla prima parte della norma, cioè quella che prevede che i nuovi meccanismi che si attiveranno per verificare le capacità assunzionali degli enti locali decorreranno dalla data stabilita in un decreto da adottare entro sessanta giorni (:-)) dall’entrata in vigore delle disposizioni. Infatti, la previsione del nuovo calcolo per quantificare il limite al trattamento accessorio, è scritta tutta di fila, senza neppure andare a capo, come fosse una conseguenza della prima parte che analizza i limiti sulle assunzioni.
Inizia così l'articolo di Gianluca Bertagna dal titolo Da quando le nuove regole sul trattamento accessorio?
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