Diversamente dai comuni per i quali sono previste posizioni dirigenziali nel loro organico (per i quali opera l’art. 110, comma 1, del TUEL), per quelli che ne sono privi manca una disposizione specifica in tema di limiti all’assunzione di personale a tempo determinato cui affidare posizioni organizzative di uffici o servizi ovvero incarichi di alta specializzazione. Il limite normativo si deve pertanto rinvenire nelle disposizioni di legge in tema di tetti di assunzione del personale a tempo determinato complessivamente considerato. In particolare, l’art. 23 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, c.d. Jobs act, fissa il tetto massimo percentuale di assunzione di personale a tempo determinato al 20% del personale a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, con possibile arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore allo 0,5. Detto parametro non è confrontabile con quello fissato dall’art. 110 del TUEL per i dirigenti, stante la diversità dei termini di calcolo delle percentuali, i primi rispetto al personale a tempo indeterminato, i secondi rispetto all’organico di diritto della dirigenza. Rimane fermo che la definizione in concreto del personale da assumere, da indicare nel Regolamento di organizzazione dell’Ente entro il tetto di legge suindicato, è rimessa alle valutazioni generali dall’Ente nel rispetto del principio generale di buon andamento (art. 97 Cost.) e nell’esercizio dell’autonomia riconosciutagli a livello costituzionale (art. 114, Cost.), come declinata dagli artt. 89, comma 2, e 111 del TUEL.
E' questo il principio contenuto nella deliberazione della Corte dei conti, Sez. di controllo per il Lazio, n. 85 del 30 dicembre 2018).
Fonte: Corte dei conti.
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