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venerdì 4 gennaio 2019

Legge di bilancio 2019: una parte del maggiore gettito IMU e TARI può destinarsi al trattamento accessorio del personale dipendente

Il comma 1091 dell'art. 1 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) interviene, innovando la disciplina, in tema di trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, che si occupa di accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI.
Nella nota ANCI-Ifel di lettura della legge di bilancio si legge espressamente:


"Il comma 1091, recependo una proposta da tempo formulata dall’ANCI, consente ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di destinare, con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge relativi all’ammontare complessivo del dei fondi destinabili al salario accessorio.
La quota destinata al trattamento economico accessorio è attribuita al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dell’evasione contributiva (ex art. 1 dl n. 203 del 2005). Il beneficio attribuito non può superare il quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Le norme in commento non si applicano qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

Quest’ultima limitazione appare eccessiva, in quanto, anche in regime di affidamento esterno del servizio, diverse attività possono e devono essere sviluppate all’interno delle strutture comunali per assicurare non solo il monitoraggio, ma anche il miglior funzionamento della concessione".
Questo il testo della norma:
"Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione".

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