E' legittimo il rigetto opposto ad un'istanza di accesso ad atti concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria nella sezione “Trasparenza” del sito web dell'Ente. Il diritto d'accesso è in tal caso soddisfatto con la mera pubblicazione (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1148 del 23 febbraio 2018).
Infatti, l’art. 2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), stabilisce: «Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione» (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016).
In particolare, il comma 2 specifica: «Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione».
Pertanto, nel caso di atti soggetti a pubblicazione - come quelli in questione - il diritto si esercita da parte di chiunque direttamente e immediatamente, senza autenticazioni o identificazioni, rendendo obsoleta e superata la tradizionale forma di accesso documentale che, riguardo ai predetti atti, risulterebbe inefficiente perché comporterebbe una duplicazione di attività e procedimenti amministrativi, priva di utilità pubblica o privata.
Fonte: Jonius.it.
Qui il link alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1148 del 23 febbraio 2018
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