I resti delle capacità assunzionali del triennio precedente che le amministrazioni già soggette al patto di stabilità possono utilizzare per finanziare nuove assunzioni devono essere calcolati sulla base delle regole in vigore nell’anno in cui sono maturati e non dell’anno in cui sono utilizzati. E’ questa la indicazione di maggiore rilievo contenuta nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 25/2017. In questo modo viene superata la lettura data dalla sezione regionale di controllo della Lombardia, per la quale tali capacità assunzionali vanno calcolate sulla base delle regole in vigore nell’anno in cui esse sono utilizzate, e si fa propria la lettura data dalla sezione di controllo della Sardegna e, in precedenza, da altre sezioni regionali della magistratura contabile.
Inizia così l'articoli di Arturo Bianco dal titolo L'utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali.
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