Nell’ANAC sono, già dal 2014, confluiti i compiti di due diverse Autorità, quella anticorruzione e quella per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Si tratta di una via italiana alla lotta alla corruzione, che si annida massimamente nel settore degli appalti pubblici.
Attraverso una lenta transizione, l’originaria mission di sola vigilanza, attribuita all’Autorità sui lavori pubblici all’epoca della sua istituzione, con l’art. 4 della legge Merloni nel 1994, e poi dal codice dei contratti pubblici del 2006, si è definitivamente arricchita con i compiti di regolazione.
L’ANAC, oggi, è autorità che regola (con le linee guida e tutti gli altri strumenti ad essa assegnati, quali bandi tipo, raccomandazioni, pareri e quant’altro), e vigila, con pregnanti poteri ispettivi e sanzionatori.
La vocazione “regolatoria” che è tipica delle Autorità indipendenti, nel caso dell’ANAC viene declinata in modo peculiare. Perché gli atti di regolazione, in alcune materie, per la generalità e astrattezza dei contenuti, assurgono a veri e propri regolamenti in senso sostanziale, anche se non ne hanno il nome.
E. del resto, l’ANAC partecipa alla funzione regolamentare del Ministro delle infrastrutture, con un potere di proposta (che è un tipico atto predeterminativo del contenuto dell’atto finale).
L’ANAC fa anche molto altro (si fa prima a dire ciò che non fa), perché ha anche compiti propriamente gestionali di amministrazione attiva (tali sono quelli di tenuta di albi, quale quello delle SOA, dei commissari di gara, degli arbitri, quello delle stazioni appaltanti con società in house, e il compito della gestione del sistema di qualificazione) e ha compiti che sono paragiurisdizionali (parere vincolante sul contenzioso relativo alle gare).
L’ANAC ha anche una funzione consultiva, in quanto è previsto che venga sentita in molti procedimenti previsti dal codice.
L’ANAC ha, non meno importante, una funzione informativa, atteso che le compete gestire la banca dati dei contratti pubblici e il sistema di pubblicità informatica dei bandi e degli atti di gara.
Si ha dunque un’Autorità a vocazione indipendente, che cumula funzioni ordinariamente attribuite a distinti poteri pubblici: normative/regolatorie, di amministrazione attiva, consultive, di vigilanza/controllo, paragiurisdizionali.
Inizia così l'articolo di Rosanna De Nictolis Presidente sezione consultiva C.g.a. dal titolo I poteri dell’ANAC dopo il correttivo.
In argomento si veda anche il post Codice dei contratti: le modifiche introdotte dalla “manovrina”.
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