La pubblica amministrazione, a differenza di quanto si creda, ha dimostrato una straordinaria capacità innovativa. Negli ultimi 30 anni, infatti, ha rivisto sostanzialmente il proprio modo di lavorare, ha introdotto sistemi di pianificazione e soprattutto ha definito in modo chiaro il proprio rapporto con gli utenti. Basti pensare che nel 1990, la “trasparenza” rientrava tra i criteri a cui doveva ispirarsi l’azione amministrativa, senza alcuna precisazione sulle modalità di esercizio, ad eccezione dell’accesso documentale, peraltro riservato ai portatori dell’interesse specifico.
Da quella data ad oggi si è assistito ad una notevole rivoluzione innovativa, attribuendo alla trasparenza sia il valore di pubblicità legale (L. 69/2009) sia quello di pubblicità notizia per effetto di diversi provvedimenti normativi tutti “riordinati” nel D. Lgs. 33/2013. Quest’ultimo decreto in particolare ha determinato una svolta importante nei rapporti tra il cittadino e istituzioni perché ha introdotto il “diritto di chiunque” alla “accessibilità”.
In argomento si veda il precedente post La triplice declinazione del diritto di accesso all’indomani dell’introduzione del FOIA ed i documenti ivi richiamati.
Grazie a Matteo?
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