Confermata nel DDL di stabilità approvato in prima lettura dal Senato, l’obbligo di ricorrere alle Centrali uniche di committenza, anche per i Comuni con meno di 10.000 abitanti, per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore superiore a 40.000 euro.
Questo il testo del comma 269 dell'articolo unico (nel testo definitivamente approvato è diventato il comma 501):
269. All’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo l, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»;
b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
Rimangono i già segnalati problemi di "allineamento" temporale: non essendo pervenuta ancora alcuna proroga del termine di entrata in vigore (1° novembre 2015) per l’obbligo di centralizzazione degli acquisti, gli enti con popolazione fino a 10.000 abitanti si troveranno per due mesi (fino al 1 gennaio 2016) nell'impossibilità di procedere agli acquisti in forma autonoma per beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
In argomento si veda anche il precedente post Le novità della legge di stabilità 4: Centrali uniche di committenza, verso l'estensione dei 40 mila euro anche sotto i 10 mila abitanti.
Vedi anche il successivo post Legge di stabilità: le novità sugli acquisti di beni e servizi.
Vedi anche il successivo post Legge di stabilità: le novità sugli acquisti di beni e servizi.
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