Il sindaco di un Comune ha posto un quesito sulla possibilità di costituire un ufficio cosiddetto di staff del sindaco, ai sensi dell’articolo 90 del Dlgs n. 267 del 2000, Tuel, nonostante l’ente fosse in condizione di strutturale deficitarietà, in presenza di prestazione gratuita e al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Ed invero, secondo la prospettazione dell’ente locale, la previsione che esclude la possibilità di ricorrere a personale esterno per costituire tali uffici, se in dissesto o in condizione di strutturale deficitarietà (articolo 90, comma 1, Tuel) non dovrebbe trovare applicazione in caso di prestazioni gratuite al di fuori di un rapporto inquadrabile negli schemi del lavoro subordinato e/o antonomo.
Inizia così l'articolo di Giovanni G.A. Dato dal titolo Niente contratti gratuiti negli uffici di staff del sindaco pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
Si tratta di un commento al principio enunciato dalla recente delibera della Corte dei conti, sez. reg. contr. Campania, del 23 settembre 2015, n. 213/2015/PAR.
In argomento si veda anche il precedente post Presupposti e caratteristiche degli Uffici di staff agli organi politici secondo le Sezioni regionali della Corte dei Conti.
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