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martedì 24 giugno 2014

Dopo la stipula del contratto la PA non può esercitare la revoca, ma solo il recesso (Cons. St. Ad. Pl. n. 14 del 20 giugno 2014)

Sulla rivista giuridica Il Diritto amministrativo è pubblicata una massima relativa alla recente decisione dell'Adunanza del Consiglio di Stato n. 14 del 20 giugno 2014.
La questione affrontata dall'Adunanza plenaria è se con il potere di revoca attribuito dall’art. 21-quinquies della l. 241/90 la PA possa incidere sul contratto stipulato e come ciò si concili con il carattere paritetico delle posizioni fondate sul contratto, di cui è espressione l’istituto del recesso, regolato in generale dall’art. 21-sexies l. 241/90 e dall’art. 134 cod. contr. per gli appalti di lavori pubblici. Quest’ultima norma, infatti, attribuisce alla PA “il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto”, con obbligo di ristoro dei lavori eseguiti e dei materiali utili in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.
L’Adunanza plenaria ritiene che, intervenuta la stipulazione del contratto per l’affidamento dell’appalto di lavori pubblici, l’amministrazione non può esercitare il potere di revoca dovendo operare con l’esercizio del diritto di recesso. 
Qui il link al testo della sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 14 del 20 giugno 2014.

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