Il TAR Lombardia con sentenza n. 1263 del 15 aprile 2014 si è pronunciato in merito alla motivazione ed all'applicazione delle norme sulla partecipazione amministrativo ad un atto di revoca di un Assessore. Queste le conclusioni cui è giunto il giudice amministrativo:
"In ordine alla motivazioni dei provvedimenti di revoca dei componenti della Giunta comunale, la giurisprudenza consolidata ha avuto modo di affermare che, pur essendo atti amministrativi e non politici, gli stessi hanno natura ampiamente discrezionale e la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico/amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell'ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario. Di talché, la motivazione dell'atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica (cfr. T.A.R. Bari sez. I 19 febbraio 2013 n. 230; Consiglio di Stato sez. V 10 luglio 2012 n. 4057).
Quanto all’applicazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, la revoca dell'incarico di assessore comunale è esente dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento, atteso che — in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione del Comune nell'interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del consiglio comunale — non c'è spazio logico, prima ancora che normativo, per l'applicazione dell'istituto partecipativo di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 (Consiglio di Stato sez. V 5 dicembre 2012 n. 6228)".
Il link alla sentenza del TAR Lombardia n. 1263/2014.
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