Il Sindaco chiede un parere in merito alla possibilità d’impiego della vigilanza privata nell’espletamento del servizio di sicurezza, in luogo degli operatori della polizia locale, durante lo svolgimento di manifestazioni quali le sagre paesane, con riferimento alla disciplina introdotta dal comma 3-bis dell’articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96.
Chiede inoltre se il servizio di vigilanza privata debba essere previsto per ogni tipologia di manifestazione e, in mancanza di tale servizio, se l’Amministrazione debba emettere un provvedimento di diniego allo svolgimento della manifestazione stessa.
Sull’applicazione della norma in questione si è espressa l’ANCI, con nota del 23 novembre 2017 (prot. n. 273/SIPRICS/AR/mcc-17), allegata alla presente, ove si evidenzia che tale disposizione ha introdotto l’obbligo, per i privati organizzatori o promotori dell’evento, di “farsi interamente carico delle spese del personale della polizia locale”.
Tale obbligo presuppone che si tratti di eventi che “comportino servizi di sicurezza e polizia stradale necessari” a garantirne lo svolgimento, in quanto vanno ad incidere “sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’Ente”.
La finalità della norma in questione è quella di porre a carico dei privati oneri già previsti che altrimenti sarebbero ricaduti in capo alle amministrazioni locali, e non quella di introdurre nuove incombenze finalizzate alla sicurezza: ne deriva pertanto che non trova spazio, in questo contesto, l’ipotesi dell’affidamento di tali compiti ad un corpo di vigilanza privata, cui può essere affidata la vigilanza di beni mobili o immobili, nonché altre attività di sicurezza sussidiaria “per il cui espletamento non sia richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di operatori appartenenti alle Forze di polizia”.
Con riferimento alla gestione delle manifestazioni pubbliche sotto il profilo della sicurezza si rammentano, infine, le recenti circolari del Ministero dell’Interno sul tema:
- Dipartimento della pubblica sicurezza nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco 0011464 del 19.06.2017. “Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”;
- Gabinetto del Ministro n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017. Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”.
Alla direttiva dello scorso luglio sono allegate le linee guida per i provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, in cui si sottolinea l’importanza che la valutazione del livello di rischio venga effettuata in fase di ideazione, al fine di ridurlo ad un “livello residuo considerato accettabile”.
Qui il link alle circolari richiamate nel testo del parere.
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