Le amministrazioni possono, operando correzioni dei propri fondi, superare i tetti dettati dal legislatore. La semplice reiterazione in modo illegittimo dei contratti di assunzione a tempo determinato deve fare presumere la maturazione del danno. Durante i periodi di congedo parentale remunerati per intero maturano le ferie e, analogamente, durante i periodi di assenza per l’assistenza al figlio malato remunerati per intero matura la tredicesima mensilità. Sono queste le recenti indicazioni che arrivano, rispettivamente, da un parere della Ragioneria Generale dello Stato, da una sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione e dalle risposte fornite dall’Aran.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Assunzioni, correzioni dei fondi e congedi parentali.
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