La delibera 61/2017 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria dichiara inammissibile la richiesta di parere posta da un ente locale in relazione ad eventuali obblighi di riconoscimento dei diritti di rogito, con la corresponsione delle relative somme, in favore dei segretari comunali di fascia A e B; secondo la delibera, la richiesta di parere palesa chiaramente il timore dell’ente di vedersi coinvolto in una controversia (in presenza di contrapposti orientamenti interpretativi della giurisprudenza contabile e di quella ordinaria di merito), con conseguente sovrapposizione alle eventuali valutazioni autonome degli Uffici requirenti e giurisdizionali competenti.
Inizia così l'articolo di Giovanni G.A. Dato dal titolo Sui diritti di rogito ancora contrasti fra giudici e Corte dei conti pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 01/08/2017.
Qui il link al parere della Corte dei conti, Liguria, 13 luglio 2017 – Delibera/61/2017/PAR secondo la quale è inammissibile la richiesta di parere relativa ad eventuali obblighi di riconoscimento dei diritti di rogito, con la corresponsione delle relative somme, in favore dei Segretari Comunali di fascia A e B, a fronte di contrasti giurisprudenziali insorti tra la giurisprudenza contabile e quella ordinaria di merito.
La pronuncia ripropone la posizione espressa Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per il Veneto n. 132/2017, commentata nel post Sui diritti di rogito la Corte dei conti va in tilt. Storia di un ragioniere davanti alla Deliberazione della Sezione Veneto n. 132/2017.
Sulla posizione del giudice ordinario si veda Il Tribunale di Milano conferma: diritti di rogito ai segretari di fascia A e B che operano in enti privi di dirigenti (sent. n. 1386 del 26 giugno 2017).
La tematica è inoltre approfondita in un paio di articoli a mia firma pubblicati su La Gazzetta degli Enti Locali (con accesso per gli abbonati):
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