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martedì 3 febbraio 2015

L'ANAC pubblica il nuovo regolamento per l’esercizio della funzione consultiva in materia di appalti pubblici

L’Autorità nazionale anticorruzione – la quale ha assunto i compiti e le funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito della soppressione di quest’ultima, disposta dall’art. 19, comma 1, del DL. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – nell’esercizio della sua attività istituzionale, svolge anche funzioni consultive. 
Tale attività è espressamente prevista da specifiche disposizioni normative: 
1) l’articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in esecuzione del quale l’Anac ha adottato il “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, 12 settembre 2014, n. 212) dispone che l’Autorità, su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; 
2) l’articolo 69, comma 3, del citato decreto dispone che l’Autorità è tenuta a pronunciarsi, entro 30 giorni, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle condizioni particolari di esecuzione del contratto previste nel bando o nell’invito; il combinato disposto degli articoli 1, comma 82 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, attribuisce all’Autorità, nel caso di revoca dell’incarico amministrativo di vertice (ivi compreso quello di segretario comunale o provinciale) o dirigenziale, il potere di formulare, entro trenta giorni, un parere, contenente eventualmente una richiesta di riesame del provvedimento adottato dall’amministrazione, ove riscontri una correlazione tra il provvedimento di revoca e l’attività in materia di prevenzione della corruzione svolta dal soggetto nei confronti del quale la revoca è stata disposta; 
3) l’articolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge n. 190/2012 attribuisce all’Anac il potere di esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni di cui all’art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
L’Autorità, peraltro, svolge anche un’attività consultiva non espressamente prevista da specifiche disposizioni di legge.
Con regolamento del 14 gennaio 2015 l'ANAc ha dettato le "Modalità operative per l’esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi e, in materia di appalti pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 3 del “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Qui il link al Regolamento integrale.

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