Il Disegno di Legge denominato Delrio - Atto Camera n. 1542 - da pochi giorni all'esame dell’Aula
della Camera dei Deputati espressamente prevede, all’art. 18, il comma
5-ter, che “Il Segretario dell’unione di comuni è nominato dal presidente
ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell’unione di comuni. Sono
fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai
dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si
applicano le disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e
successive modificazioni”.
La presente proposta normativa disciplina quindi le sedi di Segreteria
delle Unioni dei Comuni nei seguenti termini:
1. Segretario dell'Unione è
necessariamente un Segretario Comunale;
2. gli effetti retributivi
di una tale scelta normativa sono rimessi alla contrattazione collettiva
nazionale, trattandosi evidentemente di "diritti ed obblighi direttamente
pertinenti al rapporto di lavoro" (art. 40, comma 1, del D.lgs. 165/2001);
3. in sede di prima
applicazione fa salvi gli incarichi per le funzioni di Segretario già affidati
ai dipendenti delle Unioni o dei Comuni.
Con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 285 del 06/09/2013 è
stata approvata la proposta di legge regionale avente ad oggetto “Riordino
dell'associazionismo comunale e soppressione delle comunità montane”. All’art.
3, comma 7 della citata proposta è previsto espressamente che “Le funzioni di
Segretario dell’Unione dei Comuni sono svolte da un segretario
comunale individuato, di norma, nel Segretario del Comune aderente all’Unione
con il maggior numero di abitanti, senza alcun onere aggiuntivo”. Alla
citata deliberazione di Giunta Regionale è stato attribuito il numero di
proposta di legge regionale n. 69 del 17 settembre 2013. Il testo integrale
della proposta di legge regionale è visibile al seguente link.
La presente proposta normativa Regionale del Lazio non solo si
pone in contrasto, per alcuni aspetti di notevole interesse, con la citata
proposta di Legge nazionale (Disegno di Legge denominato
Delrio), ma presenta forti dubbi in ordine alla sua legittimità costituzionale.
In particolare, oltre a non prevedere una disciplina di prima applicazione,
pur essendo ancora presenti nel territorio regionale le Comunità Montane, in
molte delle quali sono in servizio Segretari dipendenti delle stesse Comunità
Montane, la proposta di legge regionale del Lazio appare fortemente criticabile
laddove si spinge in un campo che non compete al legislatore regionale. Nel
prevedere, infatti, che le nuove funzioni di Segretario dell'Unione dei Comuni
siano svolte "senza alcun onere aggiuntivo" da
un Segretario comunale, la proposta di legge appare viziata da un'evidente
incostituzionalità per almeno 4 ragioni:
1. la disciplina delle
funzioni del Segretario comunale è riservata esclusivamente allo Stato,
trattandosi di materia ricadente nelle funzioni fondamentali degli enti (art.
117, comma 1, lett. p), della Cost.);
2. il trattamento economico
dei Segretari comunali non può essere oggetto di disciplina normativa
regionale; costituisce, infatti, materia ricadente nell'ordinamento civile,
riservata esclusivamente al legislatore nazionale (art. 117, comma 1,
lett. l), della Cost.). La norma è chiaramente riconducibile ad un ambito
materiale di esclusiva competenza statale – l’ordinamento civile e penale, di
cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. – in cui la Regione non può
emanare alcuna normativa, anche meramente riproduttiva di quella statale (Corte
Cost. sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006). Per
una dettagliata ed esaustiva rassegna in merito alle decisioni della Corte
Costituzionale in materia di pubblico impiego e dei limiti in tale materia per
il legislatore regionale è possibile consultare la seguente raccolta;
3. evidente
irragionevolezza della norma che impone non una nuova funzione nell'ambito del
proprio ufficio, ma addirittura la copertura di una nuova sede di Segreteria,
con le connesse responsabilità tipiche di un Ufficio di Segreteria, senza
alcuna retribuzione aggiuntiva;
4. evidente violazione del
principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto le stesse funzioni di
Segretario dell'Unione dei Comuni nel territorio nazionale potrebbero essere
retribuite in altre regioni e non nella Regione Lazio.
Per tali ragioni è stata
inviata una nota da parte della Segreteria Regionale dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – Unione del Lazio - con la quale si è chiesto
di sopprimere l’intero comma 7 dell’art. 3 in sede di approvazione della proposta di legge Regionale
avente ad oggetto “Riordino dell'associazionismo comunale e soppressione
delle comunità montane” (proposta di legge regionale n. 69 del 17 settembre
2013). La nota è indirizzata al Presidente della Regione Lazio On. Nicola Zingaretti, all’Assessore alle
Pari opportunità, Autonomie locali, Sicurezza Concettina Ciminiello, al Presidente della I Commissione
consiliare permanente “Affari Costituzionali e statutari, affari istituzionali,
enti locali e risorse umane, federalismo fiscale, sicurezza, integrazione
sociale e lotta alla criminalità” Baldassarre
Favara.
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