Con un’interessante sentenza il Consiglio di Stato (27 febbraio 2018, n. 1180) si esprime in merito ai consiglieri che debbono partecipare alla votazione per la sostituzione di un consigliere di minoranza da eleggere nel consiglio dell’Unione di Comuni.
In caso di sostituzione di un consigliere di minoranza in seno al consiglio dell’Unione alla votazione partecipano tutti i consiglieri e non solo quelli di minoranza. Con riguardo alle Comunità montane, invece, la giurisprudenza è favorevole, relativamente all’ipotesi di elezione del singolo rappresentante della minoranza (o della maggioranza) consiliare, a riservare il diritto a partecipare al voto esclusivamente ai consiglieri di minoranza (o di maggioranza). La differenza è da ricondurre al fatto che mentre l'art. 27, comma 2 del Tuel, nel disciplinare il voto dei rappresentanti dell'ente presso la Comunità montana impone il voto limitato, tale forma di voto non è previsto dall'art. 32, comma 3 del Tuel, che richiede esclusivamente che sia garantita la rappresentanza delle minoranze ed assicurata la rappresentanza di ogni comune.
Qui il link alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1180 del 27 febbraio 2018.
La sentenza è oggetto anche di un mio articolo di commento dal titolo Alla votazione per la sostituzione di un consigliere di minoranza nell'Unione di Comuni partecipa anche la maggioranza pubblicato sulla Gazzetta degli enti locali (con accesso riservato agli abbonati).
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