Negli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l’attribuzione di poteri gestionali ai componenti dell’organo esecutivo richiede la preventiva adozione di “disposizioni regolamentari organizzative” che autorizzano la deroga al principio di distinzione delle funzioni tra organi tecnici e organi politici. In assenza di previsioni regolamentari che, in modo espresso e inequivoco, operano una deroga al fondamentale principio organizzativo della separazione tra la funzione di indirizzo politico e quella di gestione, sono illegittimi gli atti di natura gestionale adottati dal sindaco.
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