No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

martedì 3 maggio 2016

Obblighi di trasparenza: la disciplina transitoria (TAR Campania, sent. n. 1793/2016)

Il TAR Campania, con sentenza n.1793 del 13 aprile 2016, ha affermato che è retroattiva la disciplina inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni introdotta dal D.lgs. n.33 del 2013. Il principio giuridico da seguire, è che gli atti che dispiegano ancora i propri effetti sono da pubblicare secondo le modalità e la durata previste dalle prescrizioni dell'art. 8, comma 3, del predetto decreto legislativo. 

In pratica si parla di cinque anni, decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producano i loro effetti. I giudici amministrativi infine hanno accostato la tematica degli obblighi della p.a. trasparente con il profilo dell'accesso tradizionale di cui alla legge 241/1990, che continua ad operare con i propri diversi presupposti e disciplina, ma la circostanza che un soggetto possa essere titolare di una posizione differenziata tale da essere tutelata con tale tipologia di accesso, non impedisce certo al medesimo soggetto di avvalersi dell'accesso civico, qualora ne ricorrano i presupposti.
Qui il link alla sentenza del TAR Campania n. 1793 del 13 aprile 2016.

Si vedano, in argomento, su questo blog:
Sulla riforma in discussione sulla disciplina della trasparenza riguardante l'accesso civico si veda il post Il decreto sulla trasparenza e sull'anticorruzione e le modifiche proposte dal Parlamento nei pareri delle Commissioni di Camera e Senato.

Nessun commento:

Posta un commento