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lunedì 25 aprile 2016

Il decreto sulla trasparenza e sull'anticorruzione e le modifiche proposte dal Parlamento nei pareri delle Commissioni di Camera e Senato

Il decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, da adottare in attuazione delle delega contenuta nell'art.7 della L. 124/2015, arriverà in Consiglio dei Ministri a breve per la definitiva approvazione, dopo aver ottenuto i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, nonchè alcuni contributi da parte anche dell'ANAC e del Garante per la privacy.
Mancavano ancora i pareri delle Commissioni parlamentari, anche se era previsto un parere favorevole con condizioni.

Mercoledì 20 aprile sono stati espressi i pareri favorevoli condizionati dalle Commissioni competenti di Camera e Senato.
Queste le condizioni del parere favorevole: 

    1) per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione del potere di definire i casi in cui la pubblicazione in forma integrale dei dati previsti è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), specificare che tale potere è funzionale soltanto alla riduzione degli oneri ed alla semplificazione; 
   2) per quanto riguarda l'obbligo, per chi richiede l'accesso ai dati e alle informazioni, di definire «chiaramente» i documenti, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (accesso civico a dati e documenti)», comma 3, sopprimere la parola «chiaramente», in quanto facilmente interpretabile quale obbligo per il cittadino richiedente di identificare con precisione assoluta i dati o i documenti richiesti. Al medesimo comma, sopprimere la previsione del rimborso a carico del cittadino, rendendo sicuramente gratuito l'accesso ai documenti in modalità digitale, con il solo rimborso, comunque da giustificare, dei costi effettivamente sostenuti per l'eventuale riproduzione su supporti materiali; 
   3) prevedere la sospensione del termine imposto all'amministrazione competente per provvedere sull'istanza di accesso civico nell'intervallo di tempo dei dieci giorni in cui gli eventuali controinteressati possono avvalersi della facoltà di presentare una motivata opposizione per via telematica di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 5;
   4) all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (Limiti all'accesso civico), comma 5» che disciplina il caso del rigetto dell'istanza di accesso, decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della stessa, eliminare il silenzio-diniego e prevedere che il rifiuto debba essere motivato da parte dell'amministrazione; 
   5) per quanto attiene la previsione del solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta da parte della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 6», individuare anche un possibile rimedio in via amministrativa, ulteriore rispetto al ricorso al TAR, senza oneri per il cittadino; 
   6) all'articolo 6, comma 2, capoverso «Art. 5-bis (Limiti all'accesso civico)», per quanto riguarda le deroghe previste, a tutela di interessi pubblici e privati, all'obbligo di disclosure, che si aggiungono ai casi di segreto di Stato e agli altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, prevedere che il diniego all'accesso sia necessario per evitare un pregiudizio «concreto» alla tutela di degli interessi pubblici e privati ivi elencati. Al medesimo comma, inserire la previsione di apposite linee guida a carattere vincolante appositamente adottate per meglio chiarire le incertezze di siffatta disciplina derogatoria, affidandone la redazione ad organismi super partes, quali ad esempio l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Conseguentemente, prevedere una fase di adeguamento alla nuova disciplina, eventualmente differendo l'efficacia delle nuove norme sull'accesso civico e quelle relative alle norme di restringimento degli obblighi di pubblicazione per un congruo periodo, in ogni caso non superiore a sei mesi, che permetta alle amministrazioni di organizzarsi per una piena applicazione del diritto di accesso civico generalizzato; 
   7) all'articolo 3, comma 2, prevedere che alle autorità portuali la disciplina riguardante la trasparenza si applichi pienamente e non soltanto in quanto compatibile;
 e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di tenere conto dei suggerimenti correttivi tecnico-formali indicati nel parere del Consiglio di Stato; 
   b) anche guardando al modello dei FOIA reports, si valuti l'opportunità di prevedere un monitoraggio della fase attuativa della riforma, in grado di verificare con dati statistici ex post gli effetti concreti e di registrare le reazioni di cittadini ed operatori economici, anche mediante la possibile creazione di un Osservatorio che veda la partecipazione non soltanto delle strutture ministeriali di volta, in volta coinvolte, ma anche di quelle responsabili per la formazione, comunicazione istituzionale, l'informatizzazione, nonché di tutti gli altri soggetti pubblici, anche indipendenti, coinvolti; 
   c) si valuti l'opportunità di specificare più chiaramente la differenza tra l'accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e quello previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto in esame; 
    d) per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda di accesso di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 5 (accesso civico a dati e documenti), comma 3, si valuti l'opportunità di individuare un percorso più semplice, efficiente e lineare che preveda l'inoltro della domanda, «di norma» per via telematica, ad un unico ufficio-sportello per ogni amministrazione, deputato alla ricezione, alla prima gestione delle istanze e alla comunicazione dei dati o delle motivazioni dell'eventuale diniego all'accesso, che sia indicato in modo evidente sul sito istituzionale della relativa amministrazione e che agisca come una sorta di «desk telematico» unico per la trasparenza;    
       e) si valuti l'opportunità di chiarire che le disposizioni previste dalla lettera f) della legge delega, relative all'accesso agli atti dei parlamentari, sono assorbite nelle disposizioni relative all'accesso civico generalizzato;
   f) si valuti l'opportunità di ripristinare l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse a disposizione di ciascun ufficio delle pubbliche amministrazioni, soppresso dall'articolo 12, comma 1; 
   g) si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 41, comma 1, lettera e), di prevedere anche il coinvolgimento di un pool anticorruzione in ambito metropolitano o di area vasta, appositamente formato e che l'eventuale Organismo indipendente di valutazione venga costituito in forma associata tramite convenzione con gli enti di area vasta e le città metropolitane; 
  h) si valuti l'opportunità di chiarire le modalità di nomina del responsabile unico della Prevenzione della corruzione nel caso di gestione associata da parte dei piccoli comuni di cui all'articolo 41 comma 1, lettera f);
   i) si valuti l'opportunità di nominare un responsabile unico della prevenzione della corruzione nel caso di Unioni di comuni cui sono affidate le funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014.
Qui la road map dei decreti attuativi della L 124/2015 di riorganizzazione della PA (cd Riforma Madia).

In argomento si vedano i precedenti post:

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