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lunedì 9 marzo 2015

Atto di segnalazione ANAC n. 3 del 25 febbraio 2015 concernente le spese di gestione delle procedure di gara delle centrali di committenza

L’Autorità nazionale anticorruzione, avendo assunto i compiti e le funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito della soppressione di quest’ultima, disposta dall’art. 19, comma 1, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nell’esercizio del potere di segnalazione al Governo ed al Parlamento di cui all’art. 6, comma 7, lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (nel prosieguo, “Codice”), intende formulare alcune osservazioni in merito alla prassi, che si sta diffondendo nel mercato dei contratti pubblici, di porre a carico dell’aggiudicatario il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese della procedura ovvero di utilizzo della piattaforma informatica, anche in modalità ASP (Application Service Provider), di alcune centrali di committenza. 

Più precisamente è stata portata all’attenzione dell’Autorità la questione concernente la legittimità o meno della clausola, contenuta nei bandi di gara o nelle lettere di invito, che:
  • prevede a carico dell’aggiudicatario il pagamento di un corrispettivo – a favore di alcune centrali di committenza – fissato in percentuale rispetto al valore del prezzo di aggiudicazione, pena la revoca di quest’ultima;
  • impone al concorrente di allegare espressa dichiarazione con la quale si obbliga ad effettuare il suddetto pagamento in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione.
Queste le conclusioni cui giunge l'Autorità con l'atto di segnalazione n. 3 del 25 febbraio 2015:
Alla luce delle considerazioni svolte, tenuto conto che alcune centrali di committenza, pur in assenza di specifica norma, ritengono legittimo porre a carico dell’aggiudicatario le spese di funzionamento delle piattaforme elettroniche dalle medesime gestite ovvero quelle connesse all’adesione a convenzioni quadro da esse stipulate, considerata, inoltre, la controversia interpretativa sorta sul tema, l’Autorità nel segnalare il fenomeno, che peraltro contribuisce ad alimentare il già elevato contenzioso in materia di appalti pubblici, ritiene opportuno un intervento legislativo con cui sia espressamente previsto il divieto, salvo diversa previsione di legge, di porre le spese di gestione della procedura – siano esse riferite all’utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero alla stipula di convenzioni – a carico dell’aggiudicatario della procedura di gara.
In argomento vedi anche il successivo post Le centrali uniche di committenza.

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